Art. 33 — Soluzione delle controversie
In caso di soluzione delle controversie ai sensi dell'articolo 24 della legge, il parere richiesto dal Ministero degli affari esteri all'autorita' consolare, al segretario generale del Consiglio generale degli italiani all'estero e ai membri del Consiglio generale degli italiani all'estero residenti nello Stato ove opera il Comitato e' espresso entro trenta giorni dalla richiesta. Contro i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 24 della legge e' ammesso ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale del Lazio avente sede in Roma. La procedura di composizione in via amministrativa prevista dall'articolo 24 della legge deve essere esperita preliminarmente.
Testo vigente dal 25 febbraio 2004
