Art. 34 — Esenzione dai diritti consolari
Gli atti rilasciati dagli uffici consolari ai fini dell'applicazione della legge sono esenti da qualsiasi diritto consolare, ai sensi dell'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200.
Testo vigente dal 25 febbraio 2004
