La prima seduta del Comitato ha luogo non oltre il ventesimo giorno successivo alla data stabilita per le votazioni. La prima seduta del Comitato e' convocata dal capo dell'ufficio consolare ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del presente regolamento. Il Comitato e' presieduto, nella prima seduta, dal membro che ha ottenuto la piu' elevata cifra individuale. In caso di parita' di cifre individuali la seduta e' presieduta dal piu' anziano di eta'. Il segretario provvisorio e' il membro piu' giovane del Comitato. Il Comitato, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, anche se non e' stato prodotto alcun reclamo, esamina la condizione degli eletti ai sensi dell'articolo 5, commi 2 e 4, e dell'articolo 8, comma 1, della legge, nonche' dell'articolo 6 del presente regolamento e dichiara la ineleggibilita' di essi se sussiste qualcuna delle cause ivi previste, provvedendo secondo la procedura indicata dall'articolo 7 del presente regolamento. Il Comitato elegge, ai sensi dell'articolo 10, com-ma 1, della legge, il presidente, che assume la carica immediatamente dopo la proclamazione dei risultati da parte del presidente della seduta. Eletto il presidente, si procede, a maggioranza semplice, all'elezione del segretario di cui all'articolo 4, comma 2, della legge. Il Comitato procede quindi all'elezione dell'esecutivo ai sensi dell'articolo 11, comma 1, della legge.

Testo vigente dal 25 febbraio 2004

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2003-12-29;395~art29 · fonte del testo