Art. 8 — Comitato dei presidenti
La prima riunione del Comitato dei presidenti successiva alle elezioni e' convocata dall'ambasciatore entro sei mesi dalla data di svolgimento delle medesime. Il Comitato dei presidenti elegge il coordinatore tra i propri membri. Viene eletto colui che al primo scrutinio ha ottenuto il maggior numero di voti.
Testo vigente dal 25 febbraio 2004
