Art. 28 — Impedimenti alle elezioni
Il capo della competente rappresentanza diplomatica, anche sulla base delle comunicazioni dei dipendenti uffici consolari, espone al Ministero degli affari esteri e al Ministro per gli italiani nel mondo gli eventuali impedimenti di natura politica o sociale all'elezione del Comitato o dei Comitati. Se gli impedimenti sono insorti in concomitanza con l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli da 15 a 22 della legge, il Ministro degli affari esteri, sentito il Ministro per gli italiani nel mondo, puo' disporre che le elezioni siano ripetute.
Testo vigente dal 25 febbraio 2004
