Art. 18 — Espressione del voto
Ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della legge, l'elettore esprime il voto mediante penna di colore nero o blu, pena l'annullamento della scheda. E' nullo il voto di preferenza nel quale il candidato non e' indicato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della medesima lista. Sono nulle le preferenze per candidati compresi in una lista diversa da quella votata. Le preferenze espresse in eccedenza al numero stabilito per il Comitato sono nulle, rimanendo valide le prime.
Testo vigente dal 25 febbraio 2004
