Entro il decimo giorno successivo alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste, il comitato elettorale circoscrizionale:

  • a)verifica se le liste sono sottoscritte dal numero prescritto di elettori residenti nella circoscrizione consolare, dichiarandole non valide se non corrispondono a questa condizione;
  • b)invita i presentatori a modificare i contrassegni delle liste, se questi sono identici o confondibili con quelli presentati in precedenza, e decide su qualsiasi contestazione in proposito;
  • c)riduce al limite prescritto le liste formate da un numero di candidati superiore a sedici per i Comitati composti da dodici membri e a ventidue per i Comitati composti da diciotto membri, cancellando gli ultimi nomi;
  • d)cancella dalle liste i nomi dei candidati per i quali manca la dichiarazione di accettazione della candidatura;
  • e)cancella dalle liste i nomi dei candidati che sono compresi in piu' liste;
  • f)cancella dalle liste i nomi dei candidati che, nel giorno stabilito per le votazioni, non hanno l'eta' richiesta per l'elettorato passivo;
  • g)cancella dalle liste i nomi dei candidati che non sono residenti nella circoscrizione consolare;
  • h)verifica se le liste sono formate, anche a seguito delle operazioni di cui alle lettere d), e), f) e g), da un numero di candidati pari almeno al numero dei membri del Comitato da eleggere e in caso contrario ne dichiara la non ammissibilita';
  • i)assegna definitivamente un numero ai singoli candidati di ciascuna lista ammessa, secondo l'ordine in cui vi sono iscritti;
  • l)assegna a ciascuna lista ammessa un numero progressivo secondo l'ordine di presentazione.

Testo vigente dal 25 febbraio 2004

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2003-12-29;395~art16 · fonte del testo