Art. 16 — Ammissione delle liste
Entro il decimo giorno successivo alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste, il comitato elettorale circoscrizionale:
- a)verifica se le liste sono sottoscritte dal numero prescritto di elettori residenti nella circoscrizione consolare, dichiarandole non valide se non corrispondono a questa condizione;
- b)invita i presentatori a modificare i contrassegni delle liste, se questi sono identici o confondibili con quelli presentati in precedenza, e decide su qualsiasi contestazione in proposito;
- c)riduce al limite prescritto le liste formate da un numero di candidati superiore a sedici per i Comitati composti da dodici membri e a ventidue per i Comitati composti da diciotto membri, cancellando gli ultimi nomi;
- d)cancella dalle liste i nomi dei candidati per i quali manca la dichiarazione di accettazione della candidatura;
- e)cancella dalle liste i nomi dei candidati che sono compresi in piu' liste;
- f)cancella dalle liste i nomi dei candidati che, nel giorno stabilito per le votazioni, non hanno l'eta' richiesta per l'elettorato passivo;
- g)cancella dalle liste i nomi dei candidati che non sono residenti nella circoscrizione consolare;
- h)verifica se le liste sono formate, anche a seguito delle operazioni di cui alle lettere d), e), f) e g), da un numero di candidati pari almeno al numero dei membri del Comitato da eleggere e in caso contrario ne dichiara la non ammissibilita';
- i)assegna definitivamente un numero ai singoli candidati di ciascuna lista ammessa, secondo l'ordine in cui vi sono iscritti;
- l)assegna a ciascuna lista ammessa un numero progressivo secondo l'ordine di presentazione.
Testo vigente dal 25 febbraio 2004
