Art. 5 — Sede provvisoria del Comitato
In occasione della prima istituzione del Comitato, il capo dell'ufficio consolare si adopera per il reperi-mento di una sede in cui il Comitato possa provvisoriamente riunirsi, in attesa che esso reperisca la sede definitiva ai sensi dell'articolo 4 comma 1, della legge.
Testo vigente dal 25 febbraio 2004
