Art. 10 — Durata in carica e scioglimento del Comitato

I membri del Comitato entrano in carica all'atto della proclamazione, ovvero, in caso di surrogazione, non appena emanato il decreto di cui all'articolo 8, comma 3, della legge. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 25 della legge, il Comitato resta in carica fino alla prima riunione del successivo, limitandosi dopo la scadenza del quinquennio al compimento degli atti urgenti e improrogabili. Il quinquennio di cui all'articolo 8, comma 1, della legge, decorre dalla data stabilita per le votazioni. Con il decreto di scioglimento del Comitato di cui all'articolo 8, comma 4, della legge e' nominato un Commissario straordinario che resta in carica fino al giorno della prima seduta del nuovo Comitato. Entro quindici giorni, la documentazione contabile e amministrativa e' consegnata dal presidente che cessa dalla carica al Commissario straordinario. Della consegna e' redatto un verbale di consistenza.

Testo vigente dal 25 febbraio 2004

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2003-12-29;395~art10 · fonte del testo