Art. 6 — Eleggibilità
Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge, sono eleggibili i cittadini italiani residenti nella circoscrizione consolare e candidati in una delle liste presentate, iscritti nell'elenco aggiornato e in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 55, comma 1, e dagli articoli 58, 59, 60 e 61 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni. Ai sensi dell'articolo 5, comma 4, secondo periodo, della legge, le cause di ineleggibilita' sono verificate in base all'atto costitutivo o allo statuto degli enti gestori di attivita' scolastiche e dei comitati per l'assistenza.. La causa di ineleggibilita' di cui all'articolo 8, comma 1, della legge, e' riferita ai mandati successivi all'entrata in vigore della legge.
Testo vigente dal 25 febbraio 2004
