Art. 25 — Voti contestati
Entro quarantotto ore dal ricevimento dei plichi di cui all'articolo 24, comma 3, il comitato elettorale circoscrizionale procede, per ogni seggio, al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale e le proteste e reclami presentati in proposito, decide, ai fini della proclamazione, sull'assegnazione o meno dei relativi voti. Le schede riesaminate, assegnate e non assegnate, sono chiuse in un unico plico che, sigillato e firmato dai componenti del comitato elettorale, e' allegato al verbale di cui all'articolo 22, comma 1, della legge.
Testo vigente dal 25 febbraio 2004
