Art. 1 — Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
- a)«legge», la legge 23 ottobre 2003, n. 286;
- b)«elenco aggiornato», l'elenco aggiornato dei cittadini italiani residenti all'estero, di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459;
- c)«elettore», il cittadino italiano residente nella circoscrizione consolare ai sensi dell'articolo 13, comma 1, della legge, iscritto nelle liste elettorali di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, e all'articolo 5, comma 8, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104;
- d)«ufficio consolare», uno degli uffici di cui all'articolo 29, comma primo, primo periodo, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni;
- e)«circoscrizione consolare», l'ambito di competenza territoriale dell'ufficio consolare;
- f)«Comitato», il Comitato degli italiani all'estero. Ai fini della legge e del presente regolamento, per «data stabilita per le votazioni» e «giorno stabilito per le votazioni» si intende l'ultimo giorno utile per l'arrivo delle buste contenenti le schede votate all'ufficio consolare.
Testo vigente dal 25 febbraio 2004
