Art. 27 — Proclamazione degli eletti
Il presidente del comitato elettorale circoscrizionale, in conformita' ai risultati accertati dal comitato stesso, proclama eletti, nei limiti dei posti ai quali ciascuna lista ha diritto, e seguendo la graduatoria prevista dall'articolo 26, comma 1, lettera c), i candidati che hanno ottenuto le cifre individuali piu' elevate.
Testo vigente dal 25 febbraio 2004
