Il presidente del comitato elettorale circoscrizionale, in conformita' ai risultati accertati dal comitato stesso, proclama eletti, nei limiti dei posti ai quali ciascuna lista ha diritto, e seguendo la graduatoria prevista dall'articolo 26, comma 1, lettera c), i candidati che hanno ottenuto le cifre individuali piu' elevate.

Testo vigente dal 25 febbraio 2004

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2003-12-29;395~art27 · fonte del testo