Art. 7 — Verifica della condizione degli eletti

Il Comitato giudica delle cause di ineleggibilita' e di incompatibilita' dei propri membri. Quando successivamente alla elezione si verifichi qualcuna delle condizioni previste come causa di ineleggibilita', ovvero esista al momento della elezione, o si verifichi successivamente qualcuna delle condizioni di incompatibilita' previste, il Comitato la contesta al membro interessato. Il membro del Comitato ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni o per eliminare le cause di ineleggibilita' sopravvenute o di incompatibilita'. Entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 3, il Comitato delibera definitivamente e, se ritiene sussistente la causa di ineleggibilita' o di incompatibilita', invita a rimuoverla o ad esprimere, se del caso, la opzione per la carica che intende conservare. Se il membro non vi provvede entro i successivi dieci giorni, il Comitato lo dichiara decaduto. Contro la deliberazione adottata e' ammesso ricorso giurisdizionale al tribunale di Roma. Nel giorno successivo, la deliberazione e' depositata nella segreteria del Comitato e notificata, entro i cinque giorni successivi, a colui che e' stato dichiarato decaduto. Le deliberazioni di cui al presente articolo sono adottate di ufficio o su istanza di qualsiasi elettore.

Testo vigente dal 25 febbraio 2004

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2003-12-29;395~art7 · fonte del testo