Art. 11 — Elenco aggiornato
Ai sensi dell'articolo 13, comma 2, della legge, i termini per l'iscrizione nell'elenco aggiornato sono definiti dall'articolo 5, commi 4, 5, 6 e 7, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104. Sono vietate la comunicazione e la diffusione dei dati per finalita' diverse dalla determinazione della consistenza delle comunita' italiane ai sensi dell'articolo 1, comma 1, e dell'articolo 5, comma 1, della legge e dalla predisposizione delle liste elettorali ai sensi dell'articolo 5, comma 2, dell'articolo 13, comma 1, e dell'articolo 15, comma 4, della legge, e dallo svolgimento della relativa campagna elettorale. L'autorita' consolare consente a chi ne fa richiesta di copiare l'elenco degli aventi diritto al voto, ovvero puo' fornirne essa stessa copia su supporto cartaceo o informatico, senza oneri per lo Stato, esclusivamente per le finalita' politico-elettorali stabilite dalla legge. Sono titolari del trattamento dei dati, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera f), del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il Ministero degli affari esteri, gli uffici consolari, il Ministero dell'interno e i Comuni.
Testo vigente dal 25 febbraio 2004
