Art. 1456 c.c. — Clausola risolutiva espressa

[1]I contraenti possono convenire espressamente che il contratto si risolva nel caso che una determinata obbligazione non sia adempiuta secondo le modalita' stabilite.

[2]In questo caso, la risoluzione si verifica di diritto quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della clausola risolutiva.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

Corte di cassazione

8 pronunce che riguardano l’art. 1456 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 21880/2026

    26 giugno 2026

    In tema di indebito oggettivo, al fine dell'individuazione del dies a quo del termine di prescrizione del diritto alla restituzione, deve distinguersi se gli effetti restitutori, conseguenti alla mancanza della causa solvendi, derivino da una sentenza di nullità ovvero di risoluzione; in caso di nullità del contratto accertata giudizialmente, il termine di prescrizione decorre dal pagamento e non dalla data del passaggio in giudicato della decisione che abbia accertato la carenza originaria del suo titolo giustificativo, mentre, in caso di risoluzione giudiziale del contratto, decorre dal passaggio in giudicato della sentenza, avente natura costitutiva, che accerta la carenza soltanto sopravvenuta della causa solvendi.

    Art. 1456 c.c. · Art. 2935 c.c. · Art. 2033 c.c. · Art. 1418 c.c.

    Rassegna di giugno 2026, p. 179

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 20878/2026

    19 giugno 2026

    In tema di contratti, la condizione risolutiva postula che le parti subordinino la risoluzione del contratto, o di un singolo patto, ad un evento, futuro ed incerto, il cui verificarsi priva di effetti il negozio "ab origine", laddove, invece, con la clausola risolutiva espressa, le stesse prevedono lo scioglimento del contratto qualora una determinata obbligazione non venga adempiuta affatto o lo sia secondo modalità diverse da quelle prestabilite, sicché la risoluzione opera di diritto ove il contraente non inadempiente dichiari di volersene avvalere, senza necessità di provare la gravità dell'inadempimento della controparte.

    Art. 1456 c.c. · Art. 1353 c.c.

    Rassegna di giugno 2026, p. 100

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 19211/2026

    11 giugno 2026

    In tema di clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., il giudice di merito che ne subordini l'operatività a oneri di sollecito o previo richiamo non previsti dal testo contrattuale, incorre in violazione dei canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362 e 1363 c.c., compiendo un'indebita operazione di integrazione sostitutiva della volontà delle parti; qualora tale requisito extratestuale sia introdotto d'ufficio come fondamento della decisione ed assurga ad unica ragione determinante della decisione senza aver sul punto preventivamente sollecitato il contraddittorio, la sentenza è nulla ai sensi dell'art. 101, comma 2, c.p.c. per il rilievo decisivo di una questione mista di fatto e di diritto mai discussa dalle parti.

    Art. 1456 c.c. · Art. 1362 c.c. · Art. 1363 c.c. · Art. 101 c.p.c.

    Rassegna di giugno 2026, p. 142

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 17426/2026

    2 giugno 2026

    In applicazione del principio della scissione tra effetti processuali ed effetti sostanziali dell'atto, la nullità, per ragioni processuali, della notificazione del precetto non ne inficia l'effetto sostanziale (nella specie, di risoluzione del "sottostante" contratto di mutuo), qualora risulti che l'atto sia giunto, comunque, a conoscenza del debitore intimato.

    Art. 1456 c.c. · Art. 1334 c.c. · Art. 1813 c.c. · Art. 480 c.p.c.

    Rassegna di giugno 2026, p. 26

Tutte le 44 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di luglio/agosto 2025 ↗, marzo/aprile 2026 ↗ e giugno 2026 (sito della Corte).

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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  • L'inadempimento di una delle parti legittima la domanda di risoluzione solo se abbia notevole importanza, avuto riguardo all'interesse dell'altra parte (art. 1455). Il principio, non ostante il silenzio del codice del 1865, era già ammesso dalla coscienza giuridica comune quale criterio di proporzione fondato sulla buona fede contrattuale. La giurisprudenza ne aveva fatto applicazioni varie escludendo valore non soltanto all'inadempimento di un obbligo contrattuale accessorio, ma anche a quello di un'obbligazione principale se l'inadempimento stesso, per le modalità e le circostanze, appariva di lieve entità. Il principio, applicato nell'art. 1525 con riferimento alla vendita a rate, è ripetuto nell'art. 1564 a proposito della somministrazione, per precisarne la portata rispetto a questo contratto: ne può produrre infatti la risoluzione soltanto l'inadempimento che sia tale da menomare la fiducia nell'esattezza dei successivi adempimenti. La risoluzione può essere chiesta anche se la parte fedele ai propri obblighi aveva promosso giudizio per ottenerne l'esecuzione; il che è ovvio dato che perdura lo stato di violazione del contratto. Non è invece consentito che la domanda di risoluzione si muti in domanda di adempimento (art. 1453, secondo comma); scegliendo la risoluzione, il contraente implicitamente dichiara di non avere più interesse al contratto, e il debitore non deve ulteriormente mantenersi pronto per l'esecuzione della prestazione. Reciprocamente, la domanda di risoluzione impedisce la purgazione della mora (art. 1453, terzo comma); per non indulgere eccessivamente verso il debitore, il nuovo sistema nega ogni diritto a dilazione giudiziaria, in modo che si evita ogni turbamento alla prontezza degli adempimenti, fondamentale in ogni ramo dell'economia, e si adegua tutto il sistema delle obbligazioni alla norma dell'art. 42 cod. comm. Quando non vi è clausola risolutiva espressa, la risoluzione si può ottenere mediante un procedimento monitorio di diffida ad adempiere (art. 1454), che rinvia il contraddittorio sulla controversia conseguente all'inadempimento, subordinandolo ad un'opposizione dell'inadempiente, e che dà al creditore il vantaggio di evitare le lungaggini di un'ordinaria azione giudiziale. Il creditore intimerà al debitore, per iscritto, di adempiere in un termine non inferiore a quindici giorni, salva diversa convenzione o salvo che, per la natura del contratto o in base agli usi, risulti congruo un termine minore. La diffida deve contenere la dichiarazione che, decorso inutilmente il termine stabilito, il contratto si intenderà risoluto; e infatti la persistente inadempienza del debitore provoca la risoluzione ipso iure. A tutela del creditore si è evitato l'effetto automatico assoluto, tanto della clausola risolutiva espressa quanto del termine essenziale. Tale automatismo potrebbe non corrispondere più all'interesse del creditore nell'atto in cui l'inadempimento si verifica: il creditore può quindi rinunciare all'effetto della clausola risolutiva espressa non dichiarando di volersene valere (art. 1456, secondo comma); può rinunciare all'effetto del termine essenziale domandando entro tre giorni l'esecuzione tardiva (art. 1457, primo comma). In caso di termine essenziale la dichiarazione del creditore è sottoposta a decadenza, perchè normalmente i contratti a termine essenziale hanno per oggetto prestazioni di valore variabilissimo e per non consentire al creditore di speculare senza limiti di tempo sulle possibilità alternative di conseguire la prestazione o il risarcimento: il sistema sostanzialmente è quello già previsto dall'art. 69 cod. comm. (cfr. anche art. 1517). Gli effetti della risoluzione per inadempimento sono stabiliti negli articoli 1458 e 1459 anche rispetto ai contratti plurilaterali rivolti a realizzare uno scopo comune; i limiti entro cui è consentito sospendere o rifiutare l'adempimento sono determinati negli articoli 1460, 1461 e 1462 in relazione all'exceptio inadimpleti contractus, al mutamento delle condizioni patrimoniali dei contraenti e alla clausola salve et repete.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 661

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1456 · fonte del testo