Art. 1813 c.c. — Nozione

Il mutuo e' il contratto col quale una parte consegna all'altra una determinata quantita' di danaro o di altre cose fungibili, e l'altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualita'.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

Corte di cassazione

9 pronunce che riguardano l’art. 1813 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 17413/2026

    2 giugno 2026

    Ai fini della conservazione della fondiarietà del credito di cui all'art. 38 tub, pur in presenza di iscrizione successiva alla prima, è sufficiente che l'importo erogato con l'ultimo mutuo in ordine cronologico, sommato al capitale residuo ancora da rimborsare dei finanziamenti precedentemente concessi e non ancora estinti, rimanga nel limite di finanziabilità dell'80% del valore cauzionale del bene concesso in garanzia, con la conseguenza che, nel procedimento di espropriazione relativo al credito fondiario, resta escluso l'obbligo della notificazione del titolo contrattuale esecutivo.

    Art. 1813 c.c. · Art. 479 c.p.c.

    Rassegna di giugno 2026, p. 25

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 17426/2026

    2 giugno 2026

    In applicazione del principio della scissione tra effetti processuali ed effetti sostanziali dell'atto, la nullità, per ragioni processuali, della notificazione del precetto non ne inficia l'effetto sostanziale (nella specie, di risoluzione del "sottostante" contratto di mutuo), qualora risulti che l'atto sia giunto, comunque, a conoscenza del debitore intimato.

    Art. 1813 c.c. · Art. 1334 c.c. · Art. 1456 c.c. · Art. 480 c.p.c.

    Rassegna di giugno 2026, p. 26

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 16623/2026

    27 maggio 2026

    La modificazione della domanda ex art. 183, comma 6, c.p.c. - ratione temporis vigente - può riguardare uno o entrambi gli elementi oggettivi della medesima (petitum e causa petendi), sempre che la domanda così modificata risulti connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, per ciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, o l'allungamento dei tempi processuali (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva reputato ammissibile la modificazione della domanda in una controversia in cui, oltre alla pronuncia di una sentenza ex art. 2932 c.c., era stata chiesta originariamente la condanna del promittente venditore al pagamento delle somme necessarie all'estinzione di un mutuo ipotecario gravante sull'immobile oggetto di preliminare di compravendita e, successivamente, con memoria ex art. 183 c.p.c., la condanna alla cancellazione dell'ipoteca stessa).

    Art. 1813 c.c. · Art. 2932 c.c. · Art. 2882 c.c. · Art. 2884 c.c.

    Rassegna di maggio 2026, p. 116 ↗

  • Cass. civ., Sez. Trib., sent. n. 14845/2026

    18 maggio 2026

    In tema di imposta di registro, non ricorrono i presupposti per la tassazione del contratto verbale di mutuo, non soggetto a registrazione a termine fisso, oggetto di enunciazione in un contratto di compravendita, se il controcredito alla restituzione delle somme mutuate si estingue per effetto di compensazione volontaria col credito per il versamento del prezzo della vendita, così realizzandosi ex art. 22, comma 2, del d.P.R. n. 131 del 1986, la cessazione degli effetti della disposizione enunciata in virtù dello stesso atto che contiene l'enunciazione.

    Art. 1813 c.c. · Art. 22 Testo unico l'imposta di registro · Art. 1252 c.c.

    Rassegna di maggio 2026, p. 249 ↗

Tutte le 42 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di giugno 2025 ↗, luglio/agosto 2025 ↗, settembre 2025 ↗, maggio 2026 ↗ e giugno 2026 (sito della Corte).

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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Approfondimenti

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  • Anche il nuovo codice considera la tradizionale caratteristica della consegna delle cose mutuate quale requisito di perfezione del mutuo (art. 1813); ha pure contemplato il patto de mutuo contrahendo (art. 1822) per applicarvi il principio consacrato nell'art. 1461, secondo il quale il mutamento nelle condizioni matrimoniali del contraente obbligato a controprestare o a restituire, autorizza l'altro contraente a sospendere o a rifiutare la prestazione da lui dovuta. Una innovazione importante è stata introdotta con l'articolo 1815, che unifica il regime del mutuo civile e di quello commerciale, nel senso di porre a carico del mutuatario l'obbligo di corrispondere gli interessi se non è stata convenuta la gratuità del prestito. Gli interessi dovuti sono quelli legali, qualora per iscritto non sia stato stabilito un interesse superiore (art. 1284); ma, quando gli interessi sono usurai, l'importo convenuto si riduce alla misura legale, senza che sia necessario indagare, come dovrebbe farsi in base all'art. 1419. primo comma, se il mutuante avesse consentito ugualmente il mutuo ove il mutuatario si fosse dimostrato disposto a corrispondere solo l'interesse legale. La sanzione di nullità si è limitata all'eccedenza sulla misura degli interessi legali, mantenendosi fermo, nel resto, il contratto. In tal modo si è colpito il mutuante impedendogli di godere del vantaggio usuraio che si era fatto promettere dal mutuatario, il quale, se si fosse dichiarato nullo il contratto, sarebbe rimasto obbligato all'immediata restituzione del capitale ricevuto. Non si è perciò neppure permesso, come consentiva il codice del 1865 (art. 1831, ultimo comma), che, per il solo fatto della mancanza di una scrittura dalla quale risultasse l'interesse ultralegale, il mutuatario si arricchisse indebitamente continuando a godere la somma ricevuta senza corrispondere alcun interesse. Al carattere oneroso che assume il mutuo con interesse, si ricollega la disposizione dell'art. 1820, secondo la quale il mutuante può chiedere la risoluzione del contratto se il mutuatario non corrisponde gli interessi. Il mutuo ad interessi è un contratto a prestazioni corrispettive, cosicchè l'inadempimento del mutuatario all'obbligo di corrispondere il compenso convenuto per il godimento del capitale ricevuto sarebbe rientrato nella sfera dell'art. 1453; tuttavia si è dettata un'espressa sanzione, per soddisfare con maggiore chiarezza alle esigenze della pratica, che nei contratti di mutuo quasi sempre inserisce una clausola conforme alla norma dell'art. 1820. Alla stessa necessità pratica e sempre alla tutela dell'interesse del mutuante è informata la disposizione dell'art. 1819 per cui il mutuante, nel caso di pattuita restituzione rateale, può chiedere l'immediata restituzione dell'intero, qualora il mutuatario venga meno all'obbligo di corrispondere anche una sola rata. Si tempera il rigore della norma disponendo che nel denunziare la restituzione il giudice debba tener conto delle circostanze del singolo caso, tra cui la situazione del mutuatario. DEL CONTO CORRENTE.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 735

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1813 · fonte del testo