Art. 1656 c.c. — Subappalto
L'appaltatore non puo' dare in subappalto l'esecuzione dell'opera o del servizio, se non e' stato autorizzato dal committente.
Testo vigente dal 4 aprile 1942
L'appaltatore non puo' dare in subappalto l'esecuzione dell'opera o del servizio, se non e' stato autorizzato dal committente.
Testo vigente dal 4 aprile 1942
5 pronunce che riguardano l’art. 1656 c.c., dalle Rassegne del Massimario.
Il convenuto non è obbligato a chiamare in causa, a pena di inammissibilità della domanda successivamente coltivata, il proprio garante improprio, ad eccezione del caso in cui un simile obbligo sia stato convenzionalmente pattuito tra le parti a pena di decadenza.
Art. 1656 c.c. · Art. 32 c.p.c. · Art. 2909 c.c. · Art. 1655 c.c.
La clausola del contratto di appalto che vieta di subappaltare l'opera senza autorizzazione del committente non costituisce prova della precostituzione pattizia del rilievo di gravità dell'inadempimento, in quanto il subappalto non autorizzato non ha rilevanza diretta nei rapporti tra appaltatore e committente e, a quei fini, lo strumento idoneo è la clausola risolutiva espressa; in mancanza, la valutazione della gravità dell'inadempimento deve essere effettuata con gli ordinari criteri ex art. 1453 ss. c.c.
Art. 1656 c.c. · Art. 1453 c.c. · Art. 1456 c.c. · Art. 1655 c.c.
Il contratto di subappalto, stipulato dall'appaltatore di un'opera pubblica, è strutturalmente distinto dal contratto principale, restando sottoposto alla disciplina del codice civile e del negozio voluto dalle parti, con la conseguenza che non sono applicabili ad esso, se non attraverso gli eventuali richiami espressi inseriti nell'accordo, le disposizioni pubblicistiche tipiche dell'appalto di opere pubbliche.
Art. 1656 c.c. · Art. 1655 c.c.
Con il contratto di subappalto, che ha natura di contratto derivato, l'appaltatore incarica il subappaltatore di eseguire, in tutto o in parte, l'opera o il servizio che egli stesso ha assunto, sicché nei rapporti tra di essi trova applicazione in genere la stessa disciplina del contratto di appalto, e pertanto ad entrambi è richiesta la stessa diligenza qualificata ex art. 1176, comma 2, c.c., salvo diversa regolamentazione pattizia del rapporto che stabilisca a carico dell'uno obblighi specifici e ulteriori rispetto a quelli dell'altro. (Nella specie, la S.C. ha cassato l'impugnata sentenza che aveva affermato la responsabilità esclusiva del subappaltatore per i costi relativi al rifacimento di una serie di lavori, senza aver prima accertato le ragioni per le quali il medesimo avrebbe dovuto farsene integrale carico, disattendendo così la pronuncia di primo grado che aveva accertato la responsabilità paritaria di subcommittente e subappaltatore in relazione all'attività da ciascuno svolta).
Art. 1656 c.c. · Art. 1176 c.c. · Art. 1667 c.c. · Art. 1668 c.c.
Il subappalto è un contratto avente natura derivata dal contratto base di appalto, ma autonomo rispetto ad esso, perché instaura un rapporto obbligatorio tra appaltatore e subappaltatore, cui l'originario committente, nonostante ne abbia autorizzato la stipula ex art. 1656 c.c., rimane estraneo, non acquistando diritti, né assumendo obblighi direttamente verso il subappaltatore.
Art. 1656 c.c. · Art. 1655 c.c.
Tutte le 10 massime su questo articolo nel Massimario
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di gennaio 2025 ↗, giugno 2025 ↗, marzo/aprile 2026 ↗ e maggio 2026 ↗.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1656 · fonte del testo
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