Corte di cassazione · Massimario

Sottovoce di Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972)

Imposta di registro

Sottovoce della voce 279 nella classificazione del Massimario

98 massime, da pronunce dal 17 gennaio 2025 al 23 luglio 2026

Pagina 2 di 2 delle massime

Massime della Corte di cassazione

Dalla 51ª alla 98ª delle 98 massime di questa sottovoce, dalla più recente.

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 1778/2026

    Applicazione dell'imposta › Sentenze e provvedimenti giudiziari

    Sentenza emessa in un procedimento di cui sia parte un’amministrazione dello Stato - Compensazione delle spese giudiziali - Imposta di registro - Prenotazione a debito per la metà - Liquidazione della restante metà a carico del soccombente.

    In caso di sentenza emessa in un procedimento di cui sia parte un'amministrazione dello Stato, la quale disponga la compensazione delle spese giudiziali, l'imposta di registro è prenotata a debito per la metà, mentre la restante parte va corrisposta dal soccombente, il quale, ove non vi provveda spontaneamente, sarà destinatario di un avviso di liquidazione dell'imposta dovuta.

    Rv. 677768-01Rassegna di gennaio 2026, p. 127 ↗Art. 59 Testo unico l'imposta di registro · Art. 158 Testo unico spese di giustizia. (Testo A) · Art. 159 Testo unico spese di giustizia. (Testo A)Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 1778/2026

    Riscossione dell'imposta › Registrazione a debito › Oggetto

    Imposta di registro su atti giudiziari - Richiesta di registrazione del cancelliere - Mancata indicazione di registrazione a debito e misura - Liquidazione integrale dell'imposta - Obbligo - Insussistenza - Ragioni.

    In tema di imposta di registro su atti giudiziari, ove il cancelliere richieda, come previsto dall'art. 10, lett. c), del d.P.R. n. 131 del 1986, la registrazione del provvedimento ma ometta di specificare che essa va fatta "a debito" ed in quale misura, l'ufficio finanziario non è tenuto a liquidare l'imposta anche ove ricorrano i presupposti della registrazione a debito o a farlo per l'intero, anziché per la metà o per la quota di compensazione, poiché spetta all'amministrazione finanziaria stabilire se ed in quale misura liquidare l'imposta.

    Rv. 677768-02Rassegna di gennaio 2026, p. 126 ↗Art. 10 Testo unico l'imposta di registro · Art. 59 Testo unico l'imposta di registro · Art. 159 Testo unico spese di giustizia. (Testo A)Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 1789/2026

    Applicazione dell'imposta › Interpretazione degli atti

    Fideiussione - Principio di accessorietà - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.

    In ambito tributario, con particolare riguardo all'imposta di registro, che è improntata all'autonoma rilevanza dei singoli negozi ed atti presentati alla registrazione, non opera il principio civilistico dell'accessorietà della fideiussione, che é autonoma espressione di capacità contributiva e, pertanto, non è assoggettata al medesimo regime fiscale dell'atto "enunciante".

    Rv. 677730-01Rassegna di gennaio 2026, p. 128 ↗Art. 22 Testo unico l'imposta di registro · Art. 40 Testo unico l'imposta di registro · Art. 1939 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 1795/2026

    Applicazione dell'imposta › Sentenze e provvedimenti giudiziari

    Sentenza di condanna della P.A. alla riconsegna di immobile oggetto di decreto di esproprio e al risarcimento del danno da occupazione illegittima - Imposta in misura proporzionale ex art. 8, comma 1, lett. b), prima parte tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986 - Applicabilità - Fondamento.

    In tema di registrazione di atti giudiziari, la sentenza che condanna la P.A. alla riconsegna dell'immobile oggetto di un decreto di esproprio emesso oltre i termini previsti per la conclusione della procedura espropriativa ed al risarcimento del danno da occupazione illegittima (non acquisitiva) del bene medesimo è soggetta all'aliquota proporzionale di cui all'art. 8, comma 1, lett. b), della tariffa - parte prima allegata al d.P.R. n. 131 del 1986 - prevista per i provvedimenti giudiziari recanti condanna al pagamento di somme o valori o alla consegna di beni di qualsiasi natura e comportanti, quindi, un trasferimento di ricchezza - e non al pagamento dell'imposta in misura fissa ai sensi della successiva lett. e) del medesimo articolo – prevista per i provvedimenti giudiziali aventi ad oggetto l'annullamento o la declaratoria di nullità di un atto, ancorché portanti condanna alla restituzione di denaro o beni o la risoluzione di un contratto e dunque, in funzione meramente restitutoria e di ripristino della situazione patrimoniale anteriore - tenuto conto che non opera alcuna caducazione del decreto di esproprio, il quale resta in vita, sebbene privo di efficacia nei confronti del privato, e che la conseguente restituzione consente al proprietario il recupero di un bene gli era stato in precedenza sottratto.

    Rv. 677738-01Rassegna di gennaio 2026, p. 128 ↗Art. 8 Testo unico l'imposta di registroDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 1321/2026

    Riscossione dell'imposta › Registrazione a debito › Oggetto

    Registrazione a debito delle sentenze ex art. 59, lett. d), del d.P.R. n. 131 del 1986, vigente ratione temporis - Norma eccezionale - Atti esecutivi delle stesse sentenze - Ordinanza di assegnazione di crediti ex art. 533 c.p.c. - Applicabilità - Esclusione.

    In tema di imposta di registro, la disposizione contenuta nell'art. 59, lett. d), del d.P.R. n. 131 del 1986, riguardante la registrazione a debito delle sentenze che condannano al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato, non si applica anche agli atti esecutivi delle medesime sentenze, nella specie l'ordinanza di assegnazione di crediti del debitore esecutato nei confronti dei terzi, ex art. 553 c.p.c., trattandosi di norma eccezionale e, dunque, di stretta interpretazione ai sensi dell'art. 14 disp. prel. c.c., che non trova applicazione con riguardo a provvedimenti aventi forma diversa dalle sentenze.

    Rv. 677721-01Rassegna di gennaio 2026, p. 119 ↗Art. 59 Testo unico l'imposta di registro · Art. 553 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 1206/2026

    Applicazione dell'imposta

    Sentenza civile in materia di petizione ereditaria - Rettifica del valore dell'asse a seguito di procedimento di correzione di errore materiale - Rideterminazione dell'imposta di registro - Emissione di un nuovo avviso di liquidazione - Autonoma impugnabilità - Fondamento.

    L'atto con cui l'Agenzia delle Entrate ridetermina l'imposta di registro su una sentenza del giudice civile in materia di petizione ereditaria (art. 533 c.c.), dopo la rettifica del valore dell'asse ereditario da parte di un'ordinanza di correzione della medesima sentenza ex art. 287 c.p.c., non costituisce una manifestazione del potere di autotutela ma di reiterazione della pretesa fiscale per il sopravvenuto mutamento del presupposto imponibile rispetto all'originario avviso di liquidazione, con la conseguenza che il nuovo avviso di liquidazione dell'imposta, emesso in sostituzione del precedente per sopravvenuta variazione della base imponibile, è autonomamente impugnabile da parte del contribuente dinanzi al giudice tributario.

    Rv. 677725-01Rassegna di gennaio 2026, p. 115 ↗Art. 533 c.c. · Art. 287 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 1275/2026

    Riscossione dell'imposta › Pagamento in sede di registrazione

    In tema di registrazione degli atti giudiziari (ivi compresi i lodi arbitrali muniti di esecutività), relativi a controversie nelle quali è parte la P.A., ai sensi dell'art. 159 del T.U. spese, in caso di compensazione totale o parziale delle spese giudiziali - ed indipendentemente dall'individuazione della parte vittoriosa -, l'imposta di registro è prenotata a debito per la metà (o per la diversa quota di compensazione) ed è pagata per la restante parte in via esclusiva dall'altra parte, se la registrazione è chiesta dalla pubblica amministrazione, mentre è pagata per intero dalla parte diversa dalla P.A. se la registrazione è richiesta dalla stessa nel proprio interesse o per uno degli usi previsti dalla legge.

    Classificata anche sotto: Spese giudiziali civili › Compensazione

    Rv. 677743-01Rassegna di gennaio 2026, p. 115 ↗Art. 159 Testo unico spese di giustizia. (Testo A) · Art. 59 Testo unico l'imposta di registroDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 1086/2026

    Riscossione dell'imposta › Registrazione a debito › Oggetto

    Imposta di registro sugli atti giudiziari - Presupposti per la registrazione a debito ex artt. 59, 60 del d.P.R. n. 131 del 1986 e 73 del d.P.R. n. 115 del 2002 (versione originaria) - Assenza della richiesta del cancelliere - Inerzia dell'amministrazione finanziaria - Impugnazione dell'avviso di liquidazione davanti al giudice tributario - Fondamento.

    In tema di imposta di registro sugli atti giudiziari, la sussistenza dei presupposti per la registrazione a debito, nel vigore della disciplina originaria degli artt. 59 e 60 del d.P.R n. 131 del 1986 e dell'art. 73 del d.P.R. n. 115 del 2002, e, dunque, in data antecedente l'entrata in vigore dell'art. 7 quater, commi 42 e 43, del d.l. n. 193 del 2016, conv. con modif. in l. n. n. 225 del 2016 - in assenza di richiesta proveniente dal cancelliere ed a fronte dell'inerzia serbata dall'amministrazione finanziaria - è invocabile dal contribuente in sede di impugnazione dell'avviso di liquidazione dell'imposta di registro diretto a fare valere la solidarietà passiva tra le parti processuali, nonostante la condanna del/i danneggiante/i al risarcimento dei danni subiti dal/i danneggiato/i per fatti (astrattamente) costituenti reato, trattandosi di un obbligo gravante per legge a carico dei cancellieri, la cui inadempienza deve essere emendata dall'accertamento sostitutivo del giudice tributario.

    Rv. 677765-01Rassegna di gennaio 2026, p. 111 ↗Art. 10 Testo unico l'imposta di registro · Art. 59 Testo unico l'imposta di registro · Art. 60 Testo unico l'imposta di registro · Art. 73 Testo unico spese di giustizia. (Testo A) e altri 1Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 1133/2026

    Applicazione dell'imposta

    Produzione in giudizio di un lodo arbitrale non dichiarato esecutivo - Impugnazione per nullità ex art. 828 c.p.c. - "Caso d’uso" ex art. 6 del d.P.R. n. 131 del 1986 - Obbligo di registrazione ex art. 2, comma 2, della tariffa, parte seconda dello stesso d.P.R. - Esclusione.

    Registrazione in termine fisso ed in caso d'uso › Caso d'uso

    In tema di imposta di registro, la produzione in giudizio di un lodo arbitrale non dichiarato esecutivo, anche nell'ambito del giudizio di impugnazione per nullità dinanzi alla Corte d'appello ai sensi dell'art. 828 c.p.c., non integra un "caso d'uso" ai sensi dell'art. 6 del d.P.R. n. 131 del 1986 e, pertanto, non ne comporta l'obbligo di registrazione ai sensi dell'art. 2, comma 2, della tariffa, parte seconda, del medesimo decreto.

    Rv. 677715-01Rassegna di gennaio 2026, p. 113 ↗Art. 828 c.p.c. · Art. 6 Testo unico l'imposta di registro · Art. 2 Testo unico l'imposta di registroDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 1133/2026

    Applicazione dell'imposta

    Lodo arbitrale sprovvisto di esecutività e non registrato - Atto enunciato - Sentenza della Corte di appello di parziale conferma e riforma ex art. 828 c.p.c. - Applicabilità della imposta di registro ex art. 22, comma 1, del d.P.R. n. 131 del 1986 - Limiti.

    In tema di imposta di registro, qualora il lodo arbitrale, sprovvisto di esecutività e non registrato, sia espressamente enunciato nella sentenza della corte d'appello che, in sede di impugnazione per nullità ai sensi dell'art. 828 c.p.c., lo abbia parzialmente confermato e parzialmente riformato, esso, per la parte riformata, perde efficacia giuridica ed è sostituito dalla pronuncia giudiziale, mentre, per la parte confermata e non incisa dalla declaratoria di nullità, conserva la propria validità ed efficacia tra le parti; ne consegue che tale parte del lodo costituisce atto enunciato soggetto a registrazione ai sensi dell'art. 22, comma 1, del d.P.R. n. 131 del 1986, non ricorrendo le ipotesi di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo.

    Rv. 677715-02Rassegna di gennaio 2026, p. 113 ↗Art. 828 c.p.c. · Art. 6 Testo unico l'imposta di registro · Art. 22 Testo unico l'imposta di registro · Art. 2 Testo unico l'imposta di registroDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., sent. n. 34277/2025

    Tariffa

    Abitazione di tipo signorile - Abitazione di lusso - Autonomia concettuale e normativa - Sussistenza - Fondamento - Conseguenze in tema di imposta di registro agevolata.

    L'attribuzione della categoria catastale A/1 (abitazioni di tipo signorile) non implica, necessariamente, che l'immobile costituisca anche un'abitazione di lusso, essendo i due concetti autonomi e normativamente distinti, posto che il procedimento di classamento è volto all'attribuzione di una categoria e di una classe e della relativa rendita alle unità immobiliari, mentre la qualificazione in termini "di lusso", ai sensi del d.m. 2 agosto 1969, risponde alla finalità di precludere l'accesso a talune agevolazioni fiscali; ne consegue che ai fini dell'applicazione dell'aliquota agevolata di registro sulla "prima casa" il carattere non di lusso del fabbricato va verificato sulla sola base dei criteri indicati dal citato d.m., cui rinvia l'art. 2 del d.l. n. 12 del 1985, conv. con modif. in l. n. 118 del 1985, mentre resta priva di autonoma e decisiva rilevanza la classificazione catastale.

    Rv. 677276-01Rassegna di dicembre 2025, p. 206 ↗Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 33400/2025

    Applicazione dell'imposta › Enunciazione di atti non registrati

    Liquidazione dell'atto per enunciazione - Identificazione dell'atto nei suoi presupposti soggettivi e oggettivi - Necessità - Accertamento - Condizioni.

    La liquidazione dell'atto per enunciazione, stabilita dall'art. 22, comma 1, del d.P.R. n. 131 del 1986, postula che l'atto enunciato sia identificato, in termini autosufficienti, nei suoi presupposti soggettivi e oggettivi, anche con riferimento alla entità economica dell'operazione ai fini della determinazione della base imponibile, dovendosi, altrimenti, procedere ad accertamento, qualora la tassazione dell'atto richieda verifiche di natura extratestuali, ove ne ricorrano le condizioni.

    Rv. 677245-01Rassegna di dicembre 2025, p. 194 ↗Art. 22 Testo unico l'imposta di registroDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 33381/2025

    Prescrizione e decadenza

    Riscossione dell'imposta di registro - Termine di prescrizione ex art. 78 del d.P.R. n. 131 del 1986 - Applicazione - Termine decadenziale ex art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973 - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.

    Alla riscossione dell'imposta di registro, per la quale sussiste un autonomo procedimento di liquidazione presidiato dalla decadenza di cui all'art.76 del d.P.R. n. 131 del 1986, è applicabile unicamente il termine decennale di prescrizione, di cui al successivo art. 78, e non la decadenza prevista dall'art. 25, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 602 del 1973 per le imposte dirette e IVA, in ragione del fatto che in tali ipotesi la cartella diviene mezzo per l'esplicazione del procedimento di liquidazione dell'imposta anziché mero strumento di riscossione.

    Rv. 677278-01Rassegna di dicembre 2025, p. 194 ↗Art. 78 Testo unico l'imposta di registro · Art. 25 Riscossione imposte sul reddito · Art. 76 Testo unico l'imposta di registroDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 32620/2025

    Applicazione dell'imposta › Atti che contengono più disposizioni

    Unicità e pluralità atti tassabili - Statuizioni connesse - Art. 21 del d.P.R. n. 131 del 1986 - Connessione oggettiva - Necessità - Connessione soggettiva - Irrilevanza - Fattispecie.

    In tema di imposta di registro, al fine di ritenere necessariamente connesse e derivanti l'una dall'altra più statuizioni contenute in uno stesso provvedimento giudiziario, con conseguente applicazione della regola dell'imposizione della disposizione più onerosa, ai sensi del comma 2 dell'art. 21 del d.P.R. n. 131 del 1986 (norma eccezionale e di stretta interpretazione), occorre che non si possa concepire l'esistenza dell'una senza prescindere dall'altra, configurandosi una connessione oggettiva per volontà della legge o per l'intrinseca natura delle diverse statuizioni, a nulla rilevando l'esistenza di una mera connessione soggettiva. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, in relazione ad una sentenza contenente un capo di condanna dei condebitori in solido a risarcire il danno subito da un terzo e altro capo di condanna di uno dei condebitori a tenere indenni gli altri, aveva escluso l'applicazione del comma 2 dell'art. 21, ricorrendo una mera connessione parzialmente soggettiva ed occasionale, e trattato ciascuna delle due disposizioni come fosse un atto distinto, ciascuno soggetto ad imposta di registro).

    Rv. 677273-01Rassegna di dicembre 2025, p. 180 ↗Art. 21 Testo unico l'imposta di registroDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 32347/2025

    Applicazione dell'imposta › Interpretazione degli atti

    Imposta di registro - Collegamento negoziale - Assetto complessivo dell'unico atto - Concorso delle disposizioni negoziali - Fondamento.

    In tema di imposta di registro, l'art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986 va interpretato nel senso che, quando il collegamento negoziale non rileva come elemento estrinseco riferibile ad autonomi atti soggetti a distinta registrazione, ma integra il complessivo assetto dell'unico atto sottoposto a registrazione, gli effetti giuridici di quest'ultimo devono essere individuati sulla base del concorso delle disposizioni negoziali tra loro collegate che ne definiscono unitariamente il contenuto.

    Rv. 677380-01Rassegna di dicembre 2025, p. 175 ↗Art. 20 Testo unico l'imposta di registroDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 32137/2025

    Applicazione dell'imposta › Sentenze e provvedimenti giudiziari

    Imposta di registro su atti giudiziari - Provvedimenti in tema di nullità, annullamento di un atto o risoluzione di un contratto, anche con condanna alla restituzione di denaro o beni - Declaratoria di nullità di singole clausole ex art. 1419, comma 2, c.c. - Tassazione in misura fissa - Soggezione ad IVA dei corrispettivi o prestazioni - Irrilevanza - Fondamento.

    I provvedimenti giudiziari che dichiarano la nullità o pronunciano l'annullamento di un atto, ancorché di condanna alla restituzione di denaro o beni, o di risoluzione di un contratto, anche quando la dichiarazione di nullità riguardi singole clausole ex art. 1419, comma 2, c.c., e non l'intero contratto che sopravvive tra le parti con la sostituzione della disciplina legale alle clausole nulle, sono soggetti ad imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. e), della tariffa - parte prima - allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, essendo irrilevante che essi riguardino corrispettivi o prestazioni soggetti ad IVA, non trovando applicazione alla ripetizione di indebito oggettivo il principio di alternatività di cui all'art. 40 del d.P.R. citato, né l'art. 8, comma 1, lett. b), della suddetta tariffa, il quale postula la fisiologica validità (in toto et in qualibet parte) del contratto originante le obbligazioni per le quali si chiede al giudice di pronunciare la condanna al pagamento o alla consegna.

    Rv. 677372-01Rassegna di dicembre 2025, p. 171 ↗Art. 1419 c.c. · Art. 2033 c.c. · Art. 40 Testo unico l'imposta di registro · Art. 8 Testo unico l'imposta di registroDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 32139/2025

    Applicazione dell'imposta › Sentenze e provvedimenti giudiziari

    In materia di imposta di registro su atti giudiziari definitori di procedimenti nei quali il contribuente sia stato parte, l'avviso di liquidazione ex art. 54, comma 5, del d.P.R. n. 131 del 1986, si atteggia alla stregua di un atto sostanzialmente impositivo e non meramente liquidatorio o di riscossione, in quanto esprime, per la prima volta, nei confronti del contribuente, una pretesa fiscale sulla base di valutazioni non consistenti nella mera rilevazione di dati dall'atto sottoposto a registrazione e liquidazione dell'imposta in base a criteri predeterminati dalla legge e attraverso semplici operazioni contabili, ma attinenti all'accertamento dell'esistenza e dell'entità dei presupposti e dei criteri dell'imposizione, con la conseguenza che la controversia avente ad oggetto tale avviso rientra tra le liti definibili in via agevolata ex art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, conv. con modif. dalla l. n. 136 del 2018.

    Classificata anche sotto: Tributi (in generale) › Condono fiscale

    Rv. 677377-01Rassegna di dicembre 2025, p. 171 ↗Art. 54 Testo unico l'imposta di registro · Art. 6 Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziariaDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 32144/2025

    Applicazione dell'imposta › Sentenze e provvedimenti giudiziari

    La sentenza di accoglimento o di rigetto dell'opposizione a precetto fondato su decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo è soggetta ad imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. d), della tariffa - parte prima allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, poiché si limita a dichiarare la sussistenza o l'insussistenza (totale o parziale) del diritto del creditore a procedere in executivis, senza accertare il contenuto patrimoniale del credito destinato ad essere soddisfatto in sede esecutiva.

    Classificata anche sotto: Esecuzione forzata › Opposizioni

    Rv. 677378-01Rassegna di dicembre 2025, p. 172 ↗Art. 1 c.p.c. · Art. 615 c.p.c. · Art. 617 c.p.c. · Art. 645 c.p.c. e altri 4Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 30706/2025

    Applicazione dell'imposta › Sentenze e provvedimenti giudiziari

    Provvedimenti di condanna al pagamento o alla restituzione di somme - Tassazione proporzionale - Limiti - Fattispecie.

    In tema di imposta di registro, i provvedimenti dell'autorità giudiziaria recanti la condanna al pagamento o alla restituzione di somme di denaro sono assoggettati a tassazione proporzionale ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. b), della parte prima della tariffa allegata al TUR, a meno che a tale condanna non si accompagni l'annullamento o la declaratoria di nullità di un atto, applicandosi in tal caso l'imposta in misura fissa, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. e), della tariffa suddetta, stante l'assenza di trasferimento di ricchezza che connota l'effetto restitutorio dell'indebito derivante dall'invalidità dell'atto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva applicato l'imposta di registro in misura fissa e non proporzionale con riguardo a una condanna alla restituzione di somme, corrisposte in esecuzione di un accordo di cessione di locazione finanziaria di cui il giudice aveva accertato l'inefficacia per mancato assenso di uno dei contraenti).

    Rv. 676892-01Rassegna di novembre 2025, p. 129 ↗Art. 8 Testo unico l'imposta di registroDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 30343/2025

    Applicazione dell'imposta

    Trust - Tassazione - Imposta sulle successioni e donazioni e imposta fissa di registro - Rispettivi presupposti.

    In tema di tassazione del trust, l'imposta proporzionale sulle successioni e donazioni - che presuppone l'arricchimento patrimoniale a titolo di liberalità - si applica ove il trasferimento definitivo dei diritti dal trustee al beneficiario si realizzi sin dall'istituzione del trust, dovendosi assoggettare l'atto, in caso contrario, alla sola imposta fissa di registro.

    Rv. 677043-01Rassegna di novembre 2025, p. 127 ↗Art. 1 Testo unico l'imposta sulle successioni e donazioni · Art. 53 cost.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 29332/2025

    Applicazione dell'imposta

    Imposta di registro, ipotecaria e catastale - Impianto di distribuzione di carburanti - Equiparazione agli immobili ex art. 812 comma 1 c.c. - Condizioni - Fondamento.

    Ai fini delle imposte di registro ed ipocatastali, sono considerati, a tutti gli effetti, come beni immobili, ex art. 812, comma 1, c.c., gli impianti di distribuzione di carburante e le attrezzature (in particolare, la tettoia lavaggio, il lavaggio a due piste, la piazzola scarico liquami camper, il parcheggio attrezzato adibito a sosta camper, il locale tecnico esterno, la piazzola completa di ponte sollevatore, i serbatoi interrati, l'erogatore e la pensilina) che, per quanto in sé amovibili, risultino tuttavia strutturalmente e funzionalmente connessi alla complessiva struttura, al punto da caratterizzarne ed attuarne in maniera essenziale la destinazione produttiva.

    Rv. 677040-01Rassegna di novembre 2025, p. 118 ↗Art. 812 c.c. · Art. 23 Testo unico l'imposta di registroDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., sent. n. 27265/2025

    Applicazione dell'imposta › Sentenze e provvedimenti giudiziari

    Assegnazione dei crediti del debitore esecutato - Effetto traslativo-cessorio - Imposta proporzionale - Fondamento.

    In tema di imposta di registro, ai sensi del d.P.R. n. 131 del 1986, l'assegnazione in fase esecutiva di crediti del debitore esecutato, avendo effetto traslativo-cessorio, comporta l'applicazione dell'imposta proporzionale ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a) della allegata tariffa, parte prima, identificandosi la base imponibile nel credito assegnato e non in quello posto in esecuzione.

    Rv. 676921-01Rassegna di ottobre 2025, p. 146 ↗Art. 8 Testo unico l'imposta di registroDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., sent. n. 27265/2025

    Applicazione dell'imposta › Sentenze e provvedimenti giudiziari

    Assegnazione di crediti futuri - Calcolo della base imponibile - Fatti sopravvenuti - Rilevanza - Fattispecie.

    In tema di imposta di registro ai sensi del d.P.R. n. 131 del 1986, nel caso di assegnazione, in sede esecutiva, di crediti futuri (nella specie, il quinto del trattamento pensionistico), il giudice ha il potere-dovere di calcolare la base imponibile anche tenendo in considerazione fatti sopravvenuti rilevanti per la determinazione dell'imposta dovuta (nella specie, la cessazione del trattamento pensionistico per decesso del debitore esecutato).

    Rv. 676921-02Rassegna di ottobre 2025, p. 146 ↗Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 26263/2025

    Applicazione dell'imposta

    Il negozio di cessione di cubatura tra privati, con cui il proprietario di un fondo distacca, in tutto o in parte, la facoltà inerente al suo diritto dominicale di costruire nei limiti della cubatura assentita dal piano regolatore e, formandone un diritto a sé stante, lo trasferisce a titolo oneroso al proprietario di altro fondo urbanisticamente omogeneo, è atto immediatamente traslativo di un diritto edificatorio di natura non reale a contenuto patrimoniale, non richiedente la forma scritta ad substantiam e trascrivibile ex art. 2643, n. 2-bis, c.c., con la conseguenza che, ai fini del registro, è assoggettabile ad imposta proporzionale ai sensi dell'art. 9 della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986 nonché, in caso di trascrizione e voltura, ad imposta ipotecaria e catastale nella misura fissa propria degli atti diversi da quelli traslativi o costitutivi di un diritto reale immobiliare ex artt. 4 della Tariffa allegata al d.lgs. n. 347 del 1990 e 10, comma 2, del d.lgs. cit..

    Classificata anche sotto: Proprietà › Limitazioni legali della proprietà

    Rv. 676633-01Rassegna di settembre 2025, p. 143 ↗Art. 810 c.c. · Art. 952 c.c. · Art. 1322 c.c. · Art. 1350 c.c. e altri 5Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 26194/2025

    Applicazione dell'imposta › Sentenze e provvedimenti giudiziari

    Stato estero - Soggetto passivo dell'imposta - Ammissibilità - Fondamento - Solidarietà ex art. 57 d.P.R. n. 131 del 1986 - Effetti.

    L'imposta di registro è dovuta anche quando uno dei soggetti passivi sia uno Stato estero, senza che rilevi l'eventuale impossibilità degli altri coobbligati di rivalersi nei suoi confronti, in quanto la solidarietà prevista dall'art. 57 del d.P.R. n. 131 del 1986 risponde alla finalità di rafforzare la posizione dell'erario nei confronti dei contribuenti, ai fini della proficua riscossione delle imposte, di modo che l'eventuale inimponibilità integra un'eccezione personale del condebitore, non opponibile all'amministrazione finanziaria dagli altri condebitori estranei alla condizione personale su cui si fonda.

    Rv. 676625-01Rassegna di settembre 2025, p. 142 ↗Art. 37 Testo unico l'imposta di registro · Art. 57 Testo unico l'imposta di registro · Art. 58 Testo unico imposta di registro e di altri tributi indiretti · Art. 1292 c.c. e altri 1Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 25754/2025

    Prescrizione e decadenza

    Acquisto di immobile all'asta - Termine per il rimborso ex art. 77 d.P.R. n. 131 del 1986 - Decorrenza - Dalla data del versamento - Sentenza della Corte cost. n. 6 del 2014 - Rilevanza - Esclusione - Ragioni.

    In tema di imposta di registro sull'acquisto di un immobile nell'ambito di una procedura esecutiva, il termine triennale di decadenza del diritto al rimborso, previsto dall'art. 77 del d.P.R. n. 131 del 1986, decorre dalla data del versamento, non incidendo sullo stesso la sentenza della Corte costituzionale n. 6 del 2014 (che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma che riservava tale più favorevole regime agli acquisti sul libero mercato), la quale, oltre a non potersi applicare ai rapporti esauriti, ha interessato non già i presupposti dell'agevolazione ma la base imponibile, vale a dire un elemento della fattispecie impositiva rilevante ab initio.

    Rv. 676612-01Rassegna di settembre 2025, p. 136 ↗Art. 77 Testo unico l'imposta di registroDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 25863/2025

    Prescrizione e decadenza

    Agevolazioni per l'acquisto della "prima casa" - Costituzione del diritto di usufrutto sull’immobile in favore di terzi - Decadenza - Esclusione - Fondamento.

    In tema di agevolazione per l'acquisto della prima casa, il quarto comma della nota II-bis dell'art. 1 della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, stabilisce la decadenza solo in caso di trasferimento degli immobili acquistati con i benefici e non anche in caso di costituzione del diritto di usufrutto in favore di terzi, tenuto conto che la norma interpretativa di cui all'art. 3, comma 131, della l. n. 549 del 1995, nell'elencare gli atti di trasferimento di case non di lusso, include gli atti traslativi della nuda proprietà, in funzione della loro pari attitudine (in presenza degli altri requisiti) ad integrare un progetto abitativo meritevole di trattamento agevolato.

    Rv. 676620-01Rassegna di settembre 2025, p. 138 ↗Art. 1 Testo unico l'imposta di registroDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., sent. n. 24475/2025

    Riscossione dell'imposta › Soggetti obbligati

    Disconoscimento di agevolazione applicata al momento della registrazione dell'atto - Conseguente liquidazione dell'imposta di registro - Responsabilità del notaio rogante - Esclusione - Ragioni.

    In caso di liquidazione dell'imposta di registro, da parte dell'Amministrazione, a seguito del disconoscimento di un'agevolazione applicata al momento della registrazione dell'atto, deve escludersi la responsabilità del notaio rogante, atteso che quest'ultima si configura, ai sensi dell'art. 57 del d.P.R. n. 131 del 1986 (nel testo ratione temporis vigente), in relazione al pagamento della sola imposta principale e non già di quella complementare, quale quella in discorso dev'essere qualificata.

    Rv. 676527-01Rassegna di settembre 2025, p. 115 ↗Art. 57 Testo unico l'imposta di registro · Art. 64 Accertamento imposte sui redditi · Art. 241 Testo unico versamenti e di riscossioneDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 22594/2025

    Applicazione dell'imposta › Atti sottoposti a condizione sospensiva

    Indennità di trasferta ex art. 20 CCNL Autoferrotranvieri del 23 luglio 1976 - Presupposti - Temporaneo svolgimento delle mansioni in luogo diverso dalla residenza di servizio - Individuazione di quest'ultima - "Tratta a cui l'agente appartiene" ex art. 20 cit. - Rilevanza.

    Ai fini del riconoscimento dell'indennità di trasferta, di cui all'art. 20 del c.c.n.l. Autoferrotranvieri del 23 luglio 1976, è necessario che, per ragioni di servizio debitamente riconosciute, il lavoratore debba svolgere temporaneamente la sua mansione in un luogo diverso dalla residenza di servizio assegnata, per l'individuazione della quale lo stesso art. 20 prevede la "tratta a cui l'agente appartiene", quale elemento di riferimento utile per l'assegnazione della sede ed il riconoscimento dell'indennità, in ragione delle mansioni in concreto svolte dai dipendenti e del luogo in cui esse vengono espletate.

    Rv. 676140-01Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 315 ↗Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 21020/2025

    Applicazione dell'imposta › Sentenze e provvedimenti giudiziari

    Imposta di registro - Applicabilità art. 8, comma 1, lett. e), della tariffa - parte prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, in caso di dichiarazione di nullità o annullamento di un contratto o atto unilaterale tra vivi o mortis causa - Ratio - Fattispecie in tema di nullità o annullamento di un testamento.

    In materia di imposta di registro, l'art. 8, comma 1, lett. e), della tariffa - parte prima allegata al d.P.R. n. 131 del 1986 - è applicabile in caso di dichiarazione di nullità o pronuncia di annullamento sia di un contratto, sia di un atto unilaterale (inter vivos o mortis causa), essendo comune la funzione accessoria delle statuizioni restitutorie o risarcitorie di ripristinare ex tunc lo status quo ante e di ristabilire la consistenza originaria del patrimonio vulnerato dagli effetti derivati dal contratto o dall'atto unilaterale nullo o annullabile. (Fattispecie relativa alla dichiarazione di nullità o alla pronuncia di annullamento di un testamento, in relazione alle statuizioni restitutorie o risarcitorie rese nel medesimo giudizio civile per ricostituire l'integrità dell'asse relitto a beneficio degli eredi legittimi, dopo la caducazione del testamento invalido).

    Rv. 675401-01Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 378 ↗Art. 1 Testo unico l'imposta di registro · Art. 8 Testo unico l'imposta di registro · Art. 37 Testo unico l'imposta di registroDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 21055/2025

    Applicazione dell'imposta › Atti sottoposti a condizione sospensiva

    Imposta di registro - Trasferimento del bene ex art. 2932 c.c. - Assoggettamento ad imposta proporzionale ex art. 27, comma 3, d.P.R. n. 131 del 1986 - Domanda di esecuzione in forma specifica proposta dal promittente venditore - Irrilevanza - Fondamento.

    In materia di imposta di registro, la sentenza ex art. 2932 c.c., che abbia disposto il trasferimento di un immobile in favore del promissario acquirente subordinatamente al pagamento del corrispettivo pattuito, è soggetta ad imposta in misura proporzionale e non in misura fissa, anche se ancora impugnabile, ai sensi dell'art. 27, comma 3, del d.P.R. n. 131 del 1986, secondo cui non sono considerati soggetti a condizione sospensiva gli atti i cui effetti dipendano dalla volontà dell'acquirente per effetto di condizione meramente potestativa, non essendo decisivo, peraltro, che la domanda di esecuzione in forma specifica sia proposta dal promittente venditore (contro il quale il promittente acquirente abbia eventualmente proposto domanda riconvenzionale di risoluzione per inadempimento del contratto preliminare), giacché la volontà rilevante ai fini del consolidamento e della stabilizzazione dell'efficacia traslativa della sentenza costitutiva resta quella del promittente acquirente rispetto all'adempimento dell'obbligazione posta a suo carico per il pagamento del prezzo.

    Rv. 676116-01Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 379 ↗Art. 27 Testo unico l'imposta di registro · Art. 2932 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 20852/2025

    Applicazione dell'imposta › Atti sottoposti a condizione sospensiva

    Imposta di registro - Trasferimento del bene ex art. 2932 c.c. subordinato al pagamento del prezzo da parte del promissario acquirente - Assoggettamento ad imposta proporzionale ex art. 27, comma 3, d.P.R. n. 131 del 1986 - Rilevanza del soggetto che ha proposto l’azione - Esclusione - Fondamento.

    La sentenza che ha disposto, ai sensi dell'art. 2932 c.c., il trasferimento del bene a favore del promissario acquirente, subordinatamente al pagamento da parte di questi del corrispettivo pattuito, è soggetta ad imposta proporzionale, in applicazione dell'art. 27, comma 3, d.P.R. n. 131 del 1986, indipendentemente dal soggetto (promittente venditore o promissario acquirente) che abbia proposto l'azione, dovendo ritenersi sussistente la condizione meramente potestativa ogni qualvolta gli effetti dell'operazione negoziale dipendano dalla mera determinazione ovvero dalla scelta del promissario acquirente.

    Rv. 675714-01Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 375 ↗Art. 27 Testo unico l'imposta di registro · Art. 2932 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 20943/2025

    Applicazione dell'imposta › Atti sottoposti a condizione sospensiva

    Imposta ipotecaria e catastale - Atto ricognitivo dell’avveramento della condizione sospensiva cui è subordinata l’efficacia del contratto traslativo - Applicabilità termine ex art. 19 d.P.R. n. 131/1986 e sanzione ex art. 69 dello stesso d.P.R. - Esclusione.

    In tema di imposta ipotecaria e catastale, l'atto ricognitivo dell'avveramento della condizione sospensiva cui è subordinata l'efficacia del contratto traslativo, non è sottoposto al termine di cui all'art. 19 d.P.R. n. 131 del 1986, e quindi nemmeno alla sanzione prevista, con riferimento all'imposta di registro, dall'art. 69 del medesimo d.P.R.

    Rv. 675716-01Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 377 ↗Art. 19 Testo unico l'imposta di registro · Art. 69 Testo unico l'imposta di registroDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 20660/2025

    Applicazione dell'imposta › Atti sottoposti a condizione sospensiva

    Imposta di registro - Comunicazione avveramento condizione sospensiva tramite atto ricognitivo - Equipollenza alla denuncia ex art. 19 d.P.R. n. 131 del 1986 - Sussistenza - Conseguenze sul termine da osservare.

    In tema di imposta di registro, l'atto ricognitivo con cui viene comunicato all'amministrazione l'avveramento della condizione cui è sospensivamente condizionata l'efficacia dell'atto che consente la riscossione del tributo costituisce modalità alternativa ed equipollente alla denuncia prevista dall'art. 19 del d.P.R. n. 131 del 1986 e va, pertanto, eseguito nello stesso termine previsto da tale disposizione.

    Rv. 675202-01Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 372 ↗Art. 19 Testo unico l'imposta di registro · Art. 2720 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 20382/2025

    Prescrizione e decadenza › Decadenza dell'azione del contribuente

    Imposta catastale, di bollo e di registro - Diritto al rimborso – Termine ex art. 77 del d.P.R. n. 131 del 1986 – Decorrenza - Sentenza modificativa della rendita catastale intervenuta prima dell’atto oggetto di imposta di registro non annotata al catasto al momento del rogito - Successiva annotazione - Rilevanza.

    In tema di rimborso dell'imposta catastale, di bollo e di registro, nel caso di sentenza modificativa della rendita catastale intervenuta prima dell'atto oggetto di imposta, ma non annotata al catasto alla data del rogito, assume rilievo, ai fini della decorrenza del termine di cui all'art. 77, comma 1, del d.P.R. n. 131 del 1986, la data di annotazione della variazione conseguente al passaggio in giudicato della sentenza, la quale costituisce il momento in cui può dirsi sorto il diritto alla restituzione della maggiore imposta versata.

    Rv. 675397-01Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 372 ↗Art. 77 Testo unico l'imposta di registroDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 19953/2025

    Applicazione dell'imposta

    Imposta ipotecaria e catastale - Vendita di fabbricato da demolire - Riqualificazione come vendita di terreno edificabile - Esclusione.

    In materia di imposte di registro, ipotecaria e catastale, secondo una ricostruzione uniforme sia ai fini delle imposte dirette che indirette, la vendita di un fabbricato da demolire non può essere riqualificata come vendita di terreno edificabile in relazione all'art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986 (anche alla luce delle modifiche apportate dagli artt. 1, comma 87, della l. n. 205 del 2017 e 1, comma 1084, della l. n. 145 del 2018, come interpretate dalle sentenze nn. 158 del 2020 e 39 del 2021 della Corte Costituzionale), non essendo rilevante in senso contrario la mera menzione del rilascio di un titolo edilizio legittimante la demolizione e la ricostruzione (totali o parziali) di un preesistente fabbricato ovvero la costruzione, sull'area di risulta dalla demolizione di quest'ultimo, di un nuovo fabbricato avente caratteristiche, dimensioni e destinazione diversi.

    Rv. 675869-01Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 361 ↗Art. 10 Testo unico le imposte ipotecaria e catastaleDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 18318/2025

    Riscossione dell'imposta › Soggetti obbligati

    Atto pubblico di compravendita immobiliare - Procedura di registrazione telematica ai sensi del d.lgs. n. 463 del 1997 - Qualità di responsabile d'imposta in capo al notaio rogante - Sussistenza - Soggetti obbligati al pagamento del tributo - Parti del contratto - Conseguenze.

    In tema di imposta di registro, il notaio che, in sede di rogito di compravendita immobiliare, si sia avvalso della procedura di registrazione telematica ai sensi del d.lgs. n. 463 del 1997, è responsabile d'imposta, benché, ai sensi dell'art. 57 del d.P.R. n. 131 del 1986, restino obbligate al pagamento del tributo le parti sostanziali dell'atto medesimo, alle quali, pertanto, è legittimamente notificato l'avviso di liquidazione in caso d'inadempimento.

    Rv. 676111-01Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 347 ↗Art. 57 Testo unico l'imposta di registroDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 17842/2025

    Determinazione della base imponibile › Valore venale › Immobili o diritti reali immobiliari

    Accertamento di maggior valore - Utilizzazione di atti anteriori al triennio - Violazione dell'art. 51, comma 3, d.P.R. n.131 del 1986 - Conseguenze - Nullità dell'avviso di rettifica - Esclusione - Irregolarità influente sull'affidabilità del metro di valutazione - Configurabilità.

    In tema di imposta di registro, la violazione del disposto dell'art. 51, comma 3, del d.P.R. n. 131 del 1986, consistente nella utilizzazione ai fini valutativi di atti anteriori al triennio, non comporta nullità dell'avviso di rettifica del valore degli immobili, sanzione che non è prevista dalla norma e non si giustifica sul piano sistematico per lo scarso spessore dell'irregolarità, la quale può assumere rilievo sul piano dell'affidabilità del metro di valutazione, non potendosi escludere in astratto che, in alcune situazioni particolari, il mercato conosca una diminuzione dei prezzi, anziché una lievitazione.

    Rv. 675386-01Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 339 ↗Art. 51 Testo unico l'imposta di registro · Art. 52 Testo unico l'imposta di registroDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 15614/2025

    Applicazione dell'imposta

    In tema di imposta di registro, la pattuizione accessoria ad un contratto preliminare, con la quale le parti differiscano la dazione della caparra confirmatoria ad un momento successivo rispetto alla sua stipulazione, purché anteriore alla scadenza delle obbligazioni assunte dalle parti, è soggetta all'imposta di registro in misura proporzionale ai sensi della nota all'art. 10 della tariffa - parte prima allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, la quale collega l'insorgenza dell'obbligazione tributaria non soltanto alla corresponsione, ma anche alla mera previsione (o promessa) della caparra confirmatoria, essendone irrilevante l'esecuzione differita rispetto alla conclusione del contratto preliminare.

    Classificata anche sotto: Contratti in genere › Caparra

    Rv. 675132-01Rassegna di giugno 2025, p. 161 ↗Art. 10 Testo unico l'imposta di registroDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 15422/2025

    Prescrizione e decadenza

    Agevolazioni per l'acquisto della "prima casa" - Termine di decadenza triennale, ai sensi dell'art. 76, comma 2, del d.P.R. n. 131 del 1986 - Decorrenza - Mendacio originario - Mendacio successivo - Conseguenze.

    In tema di agevolazioni per l'acquisto della "prima casa", il termine di decadenza dell'azione della Amministrazione finanziaria è computabile dalla data in cui l'Ufficio può contestare al contribuente la perdita del trattamento agevolato in dipendenza di mendacio o dell'inadempienza, per cui, in caso di mendacio cd. originario (per la mancanza dei requisiti condizionanti l'agevolazione fiscale al momento dell'atto), la data della registrazione della compravendita segna l'insorgere del potere dell'ufficio di accertare la non spettanza del beneficio e richiedere l'ulteriore imposta dovuta, mentre, in caso di mendacio cd. successivo (per il sopraggiungere di fatti, prevedibili o meno, all'epoca del contratto, che evidenziano la perdita della qualità enunciata nell'atto), il potere sorge e può essere esercitato solo a partire dell'evento stesso, che segna il giorno iniziale di maturazione del termine di decadenza.

    Rv. 675101-02Rassegna di giugno 2025, p. 159 ↗Art. 76 Testo unico l'imposta di registroDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 15413/2025

    Applicazione dell'imposta › Sentenze e provvedimenti giudiziari

    Sentenza ex art. 2932 c.c. - Natura costitutiva - Effetto traslativo del diritto reale di proprietà sul bene promesso in vendita - Soggezione ad imposta proporzionale ex art. 8, lett. a) della Tariffa, Parte prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986 - Base imponibile per relationem - Fondamento.

    La pronuncia di cui all'art. 2932 c.c., avendo natura costitutiva per la realizzazione dell'effetto traslativo del diritto reale di proprietà sul bene promesso in vendita con il preliminare rimasto inadempiuto, è riconducibile, ai fini della imposta di registro, alla previsione dell'art. 8, lett. a), della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, la cui base imponibile si determina per relationem, ai sensi dell'art. 43, comma 4, dello stesso d.P.R., con il richiamo per i provvedimenti giurisdizionali degli stessi criteri di computo previsti per gli altri tipi di atti (pubblici e privati) che producono analoghi effetti giuridici.

    Rv. 675100-01Rassegna di giugno 2025, p. 158 ↗Art. 2932 c.c. · Art. 8 Testo unico l'imposta di registro · Art. 43 Testo unico l'imposta di registroDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 14638/2025

    Determinazione della base imponibile › Valore venale › Immobili o diritti reali immobiliari

    Imposta di registro - Base imponibile - Valore venale in comune commercio - Determinazione - Garanzie reali o altri vincoli sull'immobile derivanti da pignoramento o sequestro - Rilevanza - Esclusione - Ragioni.

    In tema di imposta di registro, ai fini della corretta individuazione della base imponibile rileva solo il valore venale in comune commercio del singolo bene immobile, senza che su di esso possano incidere eventuali garanzie reali o altri vincoli derivanti da pignoramento o sequestro, in quanto, seppur suscettibili di influire sulla determinazione del prezzo inter partes, sono estranei al sistema fissato nell'art. 51, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 131 del 1986, il quale è inteso ad individuare il prezzo che il venditore ha la maggiore probabilità di realizzare e l'acquirente di pagare "in condizioni normali di mercato", prescindendo da situazioni soggettive e momentanee che possono diminuirlo ed aumentarlo.

    Rv. 675270-01Rassegna di aprile/maggio 2025, p. 395 ↗Art. 51 Testo unico l'imposta di registroDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 14660/2025

    Determinazione della base imponibile › Valore venale › Aziende o diritti reali su di esse

    Imposta di registro - Cessione di azienda o rami di essa - Base imponibile - Valore dell’azienda al netto delle passività aziendali - Debiti nei confronti del cessionario avente causa - Deducibilità - Esclusione - Ragioni.

    In caso di cessione d'azienda o di rami della stessa, ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro viene in rilievo il disposto dell'art. 51, comma 4, del d.P.R n. 131 del 1986, per cui il valore dell'azienda è dato dalla somma dei valori delle attività, ossia dei valori dei beni materiali e dei beni immateriali, al netto delle passività aziendali esistenti al momento del trasferimento; da tale regola fanno eccezione i debiti del cedente nei confronti del cessionario avente causa, i quali si estinguono, ai sensi dell'art. 1253 c.c., nel momento in cui il creditore diventa anche debitore e sono, pertanto, indeducibili dal valore dell'azienda, in coerenza con la previsione di cui all'art.43, comma 2, dello stesso d.P.R. n. 131 del 1986.

    Rv. 675083-01Rassegna di aprile/maggio 2025, p. 394 ↗Art. 51 Testo unico l'imposta di registro · Art. 1253 c.c. · Art. 2555 c.c. · Art. 43 Testo unico l'imposta di registroDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 14664/2025

    Determinazione della base imponibile › Trasferimenti coattivi

    In tema di imposta di registro, al contratto che dispone il trasferimento della proprietà di un bene del fallimento (nella specie, azienda) all'esito di una procedura competitiva deformalizzata ex art. 107, comma 1, l.fall. - avendo sempre natura di vendita coattiva, atteso che persegue finalità liquidatorie ed è subordinata ai controlli e all'autorizzazione del giudice delegato - si applica la norma speciale di cui all'art. 44, comma 1, del d.P.R. n. 131 del 1986, che predetermina la base imponibile, in deroga ai normali criteri di determinazione del valore a fini impositivi, nel prezzo di aggiudicazione, con conseguente impossibilità per l'Amministrazione finanziaria di procedere a rettifica.

    Classificata anche sotto: Fallimento ed altre procedure concorsuali › Fallimento

    Rv. 675271-01Rassegna di aprile/maggio 2025, p. 394 ↗Art. 43 Testo unico l'imposta di registro · Art. 44 Testo unico l'imposta di registro · Art. 52 Testo unico l'imposta di registroDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., sent. n. 12079/2025

    Atti soggetti a registrazione › Comunicazione di atti e notizie › Contratti verbali › Locazioni o affitti e contratti assimilati

    In tema di redditi da locazione, il locatore può optare per la cedolare secca anche nell'ipotesi in cui il conduttore concluda il contratto di locazione ad uso abitativo nell'esercizio della sua attività professionale, atteso che l'esclusione di cui all'art. 3, comma 6, del d.lgs. n. 23 del 2011 si riferisce esclusivamente alle locazioni di unità immobiliari ad uso abitativo effettuate dal locatore nell'esercizio di una attività d'impresa o di arti e professioni. (Nella specie, la locazione era destinata a soddisfare esigenze abitative dell'amministratore della società conduttrice).

    Classificata anche sotto: Tributi (in generale) › Disciplina delle agevolazioni tributarie (riforma tributaria del 1972)

    Rv. 675040-01Rassegna di aprile/maggio 2025, p. 361 ↗Art. 3 Disposizioni in materia di federalismo Fiscale MunicipaleDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 10870/2025

    Applicazione dell'imposta

    Imposta di registro - Art. 2704 c.c. - Applicabilità nei confronti dell'Amministrazione finanziaria - Fondamento.

    Ai fini dell'imposta di registro, sulla base della normativa tributaria vigente, l'Amministrazione finanziaria deve essere ricompresa nel concetto di terzo di cui all'art. 2704 c.c., in quanto titolare di un diritto di imposizione collegato al negozio documentato e suscettibile di pregiudizio per effetto di esso.

    Rv. 674969-01Rassegna di aprile/maggio 2025, p. 347 ↗Art. 2704 c.c. · Art. 18 Testo unico l'imposta di registro · Art. 43 Testo unico l'imposta di registroDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., sent. n. 1190/2025

    Determinazione della base imponibile › Valore venale › Aziende o diritti reali su di esse

    Determinazione del valore venale della azienda - Valutazione dell'avviamento positivo o negativo - Necessità - Fondamento.

    In tema di determinazione del valore venale dell'azienda trasferita ai fini dell'imposta di registro, l'avviamento, in quanto qualità aziendale intrinseca richiamata dall'art. 51, comma 4, del d.P.R. n. 131 del 1986, rileva non solo se positivo, ma anche se negativo, quando ha determinato, come tale, la pattuizione tra le parti di un prezzo di cessione inferiore al valore patrimoniale netto dei cespiti aziendali, perché scontato in ragione della fondata previsione di perdite future e del solo successivo recupero di redditività dell'azienda stessa.

    Rv. 673623-02Rassegna di gennaio 2025, p. 137 ↗Art. 51 Testo unico l'imposta di registroDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., sent. n. 1190/2025

    Determinazione della base imponibile › Valore venale › Aziende o diritti reali su di esse

    Valutazione dell'avviamento aziendale - Determinazione della base imponibile dell'imposta di registro - Accertamento anche del suo valore negativo - Criterio ex art. 2, comma 4, del d.lgs. n. 460 del 1996 - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.

    La valutazione dell'avviamento aziendale, ai fini della determinazione della base imponibile dell'imposta di registro, va eseguita anche accertando il suo valore ove negativo e, in tale ipotesi, non trova applicazione il criterio di cui all'art. 2, comma 4, del d.lgs. n. 460 del 1996, poiché basato su ordinari studi di settore o su di una positiva redditività media dell'attività desunta da esercizi pregressi, come tale incapace, anche nella ridotta moltiplicazione ivi prevista, di restituire un attendibile valore di mercato dell'azienda in caso di accertato avviamento negativo al momento del trasferimento.

    Rv. 673623-03Rassegna di gennaio 2025, p. 137 ↗Art. 51 Testo unico l'imposta di registroDove leggere la sentenza

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di gennaio 2025 ↗, aprile/maggio 2025 ↗, giugno 2025 ↗, luglio/agosto 2025 ↗, settembre 2025 ↗, ottobre 2025 ↗, novembre 2025 ↗, dicembre 2025 ↗ e gennaio 2026 ↗.

Voci, sottovoci e codici sono quelli con cui l’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione classifica le massime nelle Rassegne mensili della giurisprudenza civile. Qui sono scritti con le maiuscole e gli accenti dell’uso corrente, e i codici con lo stesso nome stanno in una pagina sola. Una voce o una sottovoce ha una pagina se raccoglie almeno 10 massime e almeno 3 articoli citati da due o più di esse; una sottovoce con più dei quattro quinti delle massime della sua voce resta nella pagina della voce. Un secondo livello fra virgolette senza codici propri, che raccoglie argomenti diversi, non fa sottovoce: lo fa il livello successivo. Le massime che si limitano a dichiararsi conformi a una pronuncia precedente, senza un testo proprio, non sono contate. Gli articoli sono quelli indicati dalle massime nei riferimenti normativi. Le pronunce della Corte costituzionale non fanno parte della classificazione: sono quelle che hanno deciso sugli articoli citati da almeno due massime, un collegamento ricavato da Iuspedia. Le Rassegne raccolte sono 14, da gennaio 2025 a luglio 2026. Fonti e metodologia