Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 1778/2026
Sentenza emessa in un procedimento di cui sia parte un’amministrazione dello Stato - Compensazione delle spese giudiziali - Imposta di registro - Prenotazione a debito per la metà - Liquidazione della restante metà a carico del soccombente.
In caso di sentenza emessa in un procedimento di cui sia parte un'amministrazione dello Stato, la quale disponga la compensazione delle spese giudiziali, l'imposta di registro è prenotata a debito per la metà, mentre la restante parte va corrisposta dal soccombente, il quale, ove non vi provveda spontaneamente, sarà destinatario di un avviso di liquidazione dell'imposta dovuta.
Rv. 677768-01Rassegna di gennaio 2026, p. 127 ↗Art. 59 Testo unico l'imposta di registro · Art. 158 Testo unico spese di giustizia. (Testo A) · Art. 159 Testo unico spese di giustizia. (Testo A)Dove leggere la sentenza