Art. 1939 c.c. — Validità della fideiussione
La fideiussione non e' valida se non e' valida l'obbligazione principale, salvo che sia prestata per un'obbligazione assunta da un incapace.
Testo vigente dal 4 aprile 1942
La fideiussione non e' valida se non e' valida l'obbligazione principale, salvo che sia prestata per un'obbligazione assunta da un incapace.
Testo vigente dal 4 aprile 1942
3 pronunce che riguardano l’art. 1939 c.c., dalle Rassegne del Massimario.
Nel contratto autonomo di garanzia, il garante è legittimato a proporre eccezioni fondate sulla nullità anche parziale del contratto base per contrarietà a norme imperative. Ne consegue che può essere sollevata nei confronti della banca l'eccezione di nullità della clausola anatocistica, atteso che la soluzione contraria consentirebbe al creditore di ottenere, per il tramite del garante, un risultato che l'ordinamento vieta.
Art. 1939 c.c. · Art. 1283 c.c. · Art. 1343 c.c. · Art. 1344 c.c.
In ambito tributario, con particolare riguardo all'imposta di registro, che è improntata all'autonoma rilevanza dei singoli negozi ed atti presentati alla registrazione, non opera il principio civilistico dell'accessorietà della fideiussione, che é autonoma espressione di capacità contributiva e, pertanto, non è assoggettata al medesimo regime fiscale dell'atto "enunciante".
Art. 1939 c.c. · Art. 22 Testo unico l'imposta di registro · Art. 40 Testo unico l'imposta di registro
Il carattere accessorio dell'obbligazione fideiussoria consente al fideiussore di opporre al creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore principale, ma non comporta l'attribuzione di una legittimazione sostituiva per proporre le azioni che competono a quest'ultimo nei confronti del creditore, neppure quando le stesse si riferiscano alla posizione debitoria per la quale è stata prestata la garanzia (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata che aveva escluso che il fideiussore potesse proporre autonoma domanda per far valere profili di nullità "di protezione" che inficiavano il rapporto principale, in quanto deducibili soltanto dal debitore principale).
Art. 1939 c.c. · Art. 1945 c.c.
Tutte le 8 massime su questo articolo nel Massimario
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di dicembre 2025 ↗, gennaio 2026 ↗ e maggio 2026 ↗.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
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Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.
Data la relazione di principale ad accessorio corrente tra l'obbligo del debitore e quello del fideiussore, questo presuppone il primo e ne rispecchia i caratteri. L'obbligazione principale deve essere valida, ossia deve esistere ed essere immune da vizi (art. 1939). Un sol vizio non si ripercuote sul vincolo del fideiussore, ed è quello dell'incapacità legale del debitore; perchè in tal caso la garanzia mira precisamente a sanare, in confronto del creditore, il difetto di capacità. Con questa precisazione si sono eliminati i dubbi sorti circa l'interpretazione dell'art. 1899, secondo comma, e dell'art. 1927 del codice anteriore, ove si parlava di eccezione «meramente personale» o «puramente personale», per indicare i soli difetti di capacità legale; dopo ciò è chiaro che si ripercuotono sull'obbligazione accessoria del garante non solo la nullità dell'obbligazione principale, ma anche la sua annullabilità per vizi del consenso e ogni altra anomalia che incida sul vincolo dell'obbligato principale. Concetti, questi, sintetizzati nell'articolo 1945, ove è stabilito che il fideiussore può opporre contro il creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore, compresa quella di compensazione, salva l'eccezione di incapacità legale. Si menziona sempre l'incapacità legale per escludere altre situazioni d'incapacità, permanenti o transitorie, che non sono «stati» legalmente accertati e costituiti. L'obbligazione accessoria rispecchia i caratteri della principale: se questa è condizionale, condizionale è l'altra (articolo 1938); ne rispecchia anche il contenuto, donde le disposizioni degli articoli 1941 e 1942.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 759
Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1939 · fonte del testo
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