Art. 40 — Atti relativi ad operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto

((Per gli atti relativi a cessioni di beni e prestazioni di servizi soggetti all'imposta sul valore aggiunto, l'imposta si applica in misura fissa. Si considerano soggette all'imposta sul valore aggiunto anche le cessioni e le prestazioni tra soggetti partecipanti a un gruppo IVA, le cessioni e le prestazioni per le quali l'imposta non e' dovuta a norma degli articoli da 7 a 7-septies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quelle di cui al comma 6 dell'articolo 21 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. La disposizione del periodo precedente non si applica alle operazioni esenti ai sensi dei numeri 8), 8-bis) e 27-quinquies) del primo comma dell'articolo 10 del citato decreto n. 633 del 1972 e alle locazioni di immobili esenti ai sensi del secondo comma del medesimo articolo 10, nonche' alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi tra soggetti partecipanti a un gruppo IVA per le quali, se effettuate nei confronti di un soggetto non partecipante al gruppo IVA, si applicherebbero le suddette disposizioni)). 68 ((Sono soggette all'imposta proporzionale di registro le locazioni di immobili strumentali di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ancorche' siano imponibili agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto ovvero intervengano tra soggetti partecipanti a un gruppo IVA)). 68 Per le operazioni indicate nell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l'imposta si applica sulla cessione o prestazione non soggetta all'imposta sul valore aggiunto.

Gli interventi su questo articolo(3)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 27 dicembre 2013, n. 147

59

con decorrenza dal 1 gennaio 2014

La L. 27 dicembre 2013, n. 147 ha disposto (con l'art. 1, comma 166) che la presente modifica si applica a decorrere dal 1º gennaio 2014.

L. 28 dicembre 2015, n. 208

63

La L. 28 dicembre 2015, n. 208, ha disposto (con l'art. 1, comma 84) che la presente modifica si applica dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2020.

L. 11 dicembre 2016, n. 232

68

La L. 11 dicembre 2016, n. 232 ha disposto (con l'art. 1, comma 30) che le presenti modifiche si applicano dal 1º gennaio 2018.

Testo vigente dal 1 gennaio 2017 · abrogato dal 1 gennaio 2027 →

Corte di cassazione

9 pronunce che riguardano l’art. 40, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 23901/2026

    23 luglio 2026

    In tema di imposta di registro, la cessione di credito collegata ad un'operazione di anticipazione su fatture, ove risulti, alla luce dei criteri di interpretazione di cui agli artt. 1362, 1363 e 1369 c.c., essere parte integrante e inscindibile dell'operazione finanziaria e non un autonomo negozio avente distinta causa di garanzia, costituisce prestazione relativa ad operazione finanziaria rilevante ai fini IVA, ancorché esente ai sensi dell'art. 10, comma 1, n. 1), del d.P.R. n. 633 del 1972, con conseguente applicazione del principio di alternatività di cui all'art. 40 del d.P.R. n. 131 del 1986 e assoggettamento dell'atto ad imposta di registro in misura fissa.

    Art. 40 · Art. 1362 c.c. · Art. 1363 c.c. · Art. 1369 c.c.

    Rassegna di luglio 2026, p. 143

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 21002/2026

    20 giugno 2026

    In tema di imposta di registro, l'agevolazione fiscale prevista dall'art.32, comma 2, del d.P.R. n. 601 del 1973, con riferimento ai trasferimenti aventi ad oggetto immobili costruiti nell'ambito di programmi di edilizia pubblica residenziale di cui alla l. n. 865 del 1971, non può essere estesa agli atti di trasferimento soggetti a regime IVA, che si collocano, quindi, al di fuori dell'edilizia sovvenzionata, atteso che la norma, di stretta interpretazione in quanto concernente esenzioni fiscali, non indica tra i beneficiari i contribuenti soggetti ad imposizione IVA, pur essendo successiva al d.P.R. n. 633 del 1972, istitutivo di detta imposta, né detta estensione si giustifica in base all'applicazione del principio di alternatività tra IVA e imposta d'atto, ex art. 40 del d.lgs. n. 131 del 1986, che implica che quest'ultima deve comunque essere corrisposta, sia pur in misura fissa.

    Art. 40

    Rassegna di giugno 2026, p. 263

  • Cass. civ., Sez. Trib., sent. n. 18548/2026

    8 giugno 2026

    In tema di IVA, l'assegnazione ai soci di un bene della società acquisito da soggetto privato e rispetto al quale non sia stata operata la detrazione dell'imposta non comporta l'applicazione dell'art. 2, comma 2, n. 6, del d.P.R. n. 633 del 1972, bensì il n. 5 del medesimo articolo, trattandosi di operazione fuori campo IVA, riconducibile all'art. 16 della direttiva 2006/112/CE; ne consegue che, non operando il principio di alternatività tra IVA e imposta di registro, l'atto è soggetto a imposta di registro in misura proporzionale e non fissa.

    Art. 40 · Art. 19 d.P.R. 633/1972 · Art. 2 d.P.R. 633/1972

    Rassegna di giugno 2026, p. 233

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 18146/2026

    5 giugno 2026

    In tema di imposta di registro, il principio di alternatività con l'IVA di cui all'art. 40 del d.P.R. n. 131 del 1986 non è applicabile in relazione alla sentenza costitutiva pronunciata ai sensi dell'art. 2932 c.c., poiché oggetto dell'imposizione è il provvedimento che realizza l'effetto traslativo del bene, il quale, ai sensi dell'art. 8 della Tariffa, Parte prima, allegata al medesimo d.P.R., è soggetto all'imposta prevista per il corrispondente atto; ne consegue che la sentenza va assoggettata a imposta proporzionale avuto riguardo ai suoi effetti giuridici, restando irrilevante l'emissione d'una fattura gravata di IVA, in ragione del carattere imperativo del regime tributario, così sottratto alle libere scelte delle parti, e della natura di stretta interpretazione delle norme agevolative.

    Art. 40 · Art. 8 Testo unico l'imposta di registro

    Rassegna di giugno 2026, p. 226

Tutte le 25 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di dicembre 2025 ↗, gennaio 2026 ↗, marzo/aprile 2026 ↗, giugno 2026 e luglio 2026 (sito della Corte).

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2017

Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 2016 al 1 gennaio 2017. 95 parole tolte, 118 parole aggiunte.

… fissa. Si considerano soggette all'imposta sul valore aggiunto anche le cessioni e le prestazioni aggiunto: tra soggetti partecipanti a un gruppo IVA, le cessioni e le prestazioni per le quali l'imposta non tolto: e` aggiunto: e' dovuta a norma tolto: dell'art. 7 aggiunto: degli articoli da 7 a 7-septies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quelle di cui al tolto: sesto comma del successivo art. 21, ad eccezione delle aggiunto: comma 6 dell'articolo 21 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. La disposizione del periodo precedente non si applica alle operazioni esenti ai sensi tolto: dell'articolo 10, aggiunto: dei numeri 8), 8aggiunto: -bis) e 27-quinquies) tolto: dello stesso decreto nonche' delle aggiunto: del primo comma dell'articolo 10 del citato decreto n. 633 del 1972 e alle locazioni di immobili esenti ai sensi tolto: dell'articolo 6 della legge 13 maggio 1999, n. 133, e dell'articolo 10, secondo comma, del medesimo decreto n. 633 del 1972. aggiunto: del secondo comma del medesimo articolo 10, nonche' alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi tra soggetti partecipanti a un gruppo IVA per le quali, se effettuate nei confronti di un soggetto non partecipante al gruppo IVA, si applicherebbero le suddette disposizioni. Sono soggette all'imposta proporzionale di registro le locazioni di immobili strumentalitolto: , ancorche' assoggettate all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, tolto: e le cessioni, da parte degli utilizzatori, di contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto immobili abitativi e strumentali, anche da costruire ed ancorche' assoggettati all'imposta aggiunto: ancorche' siano imponibili agli effetti dell'imposta sul valore aggiuntotolto: , di cui all'articolo 10, primo comma, numeri 8-bis) e 8-ter), del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 aggiunto: ovvero intervengano tra soggetti partecipanti a un gruppo IVA. Per le operazioni indicate nell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l'imposta si applica sulla cessione o prestazione non soggetta all'imposta sul valore aggiunto.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 11 dicembre 2016, n. 232

    La L. 11 dicembre 2016, n. 232 ha disposto (con l'art. 1, comma 30) che le presenti modifiche si applicano dal 1º gennaio 2018.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-04-26;131~art40 · fonte del testo