Art. 159 — Imposta di registro della sentenza e compensazione delle spese

Nel caso di compensazione delle spese, se la registrazione e' chiesta dall'amministrazione, l'imposta di registro della sentenza e' prenotata a debito, per la meta', o per la quota di compensazione, ed e' pagata per il rimanente dall'altra parte; se la registrazione e' chiesta dalla parte diversa dall'amministrazione, nel proprio interesse o per uno degli usi previsti dalla legge, l'imposta di registro della sentenza e' pagata per intero dalla stessa parte.

Testo vigente dal 15 giugno 2002

Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 159, dalle Rassegne del Massimario.

Tutte le 4 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di gennaio 2026 ↗.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-05-30;115~art159 · fonte del testo