Corte di cassazione · Massimario

Notariato

Voce 112 della classificazione del Massimario

33 massime classificate sotto la voce (22 nelle pagine delle sottovoci), da pronunce dal 9 gennaio 2025 al 16 luglio 2026

Sottovoci

Come il Massimario suddivide la voce, con il numero di massime. Quelle con una pagina propria raccolgono lì le loro massime.

Disciplina (sanzioni disciplinari) dei notaile più recenti

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 23366/2026 · 16 luglio 2026Redazione degli atti mediante collegamento audiovisivo senza garantire la presenza fisica nello studio del notaio - Illecito disciplinare ai sensi dell’art. 147, comma 1, lett. b), della l. n. 89 del 1913 (legge notarile) - Sussistenza - Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 - Esimente - Esclusione - Fondamento.
  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 22400/2026 · 30 giugno 2026
  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 22400/2026 · 30 giugno 2026Illecito disciplinare - Prescrizione - Operatività - Interruzione - Analogia con procedimento penale - Esclusione - Conseguenze - Rilevabilità anche d'ufficio ed in sede di legittimità - Fattispecie.
  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 22089/2026 · 27 giugno 2026Art. 2465 c.c. - Perizia di stima non giurata - Nullità del conferimento e del verbale di assemblea straordinaria - Esclusione - Fondamento - Fattispecie in tema di responsabilità disciplinare notarile.
  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 22093/2026 · 27 giugno 2026Ricezione di atti nulli - Divieto - Sussistenza - Condizioni - Nullità inequivoca - Necessità - Fattispecie in tema di atto costitutivo di s.r.l.s. contenente clausole diverse da quelle del modello ministeriale.

Massime della Corte di cassazione

Le 11 massime che non stanno nelle pagine delle sottovoci, dalla più recente.

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 23365/2026

    Responsabilità professionale

    Notaio - Delibera assembleare di una s.r.l. - Aumento di capitale ex art. 2481-bis c.c. - Omessa menzione dell’avvenuto versamento del 25% del capitale sottoscritto - Iscrizione della delibera nel registro delle imprese senza l’attestazione degli amministratori circa l’avvenuto versamento delle somme - Responsabilità disciplinare - Esclusione - Fondamento.

    In tema di responsabilità disciplinare del notaio, l'iscrizione nel registro delle imprese della deliberazione di aumento del capitale sociale di una s.r.l. ai sensi dell'art. 2481-bis c.c. non presuppone l'effettivo versamento della quota minima del capitale sottoscritto, in quanto l'operazione ha natura consensuale e l'iscrizione è volta a rendere opponibile ai terzi il nuovo ammontare del capitale sociale; ne consegue che non integra illecito disciplinare la richiesta di iscrizione fondata sulla dichiarazione degli amministratori circa l'avvenuta sottoscrizione dell'aumento, ancorché l'atto non contenga menzione dell'effettivo versamento dei conferimenti.

    Classificata anche sotto: Responsabilità civile › Professionisti · Società › Di capitali

    Rv. 678988-01Rassegna di luglio 2026, p. 62Art. 2481-bis c.c. · Art. 2464 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 17028/2026

    Responsabilità professionale

    Notaio - Invalidità dell'iscrizione ipotecaria - Responsabilità da contatto sociale - Esclusione - Responsabilità aquiliana - Sussistenza - Ragioni.

    Il cessionario di un credito garantito da ipoteca può far valere la responsabilità del notaio per l'invalidità dell'iscrizione ipotecaria, a causa della quale abbia perduto la garanzia, non a titolo di responsabilità, contrattuale, da contatto sociale, non sussistendo alcuna relazione socialmente tipica o qualificata tra il notaio rogante e il terzo cessionario, bensì a titolo extracontrattuale, ex art. 2043 c.c., per l'interferenza illecita del professionista nel rapporto contrattuale (tra cedente e cessionaria) che ne impedisce l'adempimento e lede il diritto della cessionaria a far valere la garanzia.

    Classificata anche sotto: Responsabilità civile › Professionisti

    Rv. 679026-01Rassegna di maggio 2026, p. 183 ↗Art. 1173 c.c. · Art. 1218 c.c. · Art. 2043 c.c. · Art. 2841 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 2342/2026

    Responsabilità professionale

    Attività professionale del notaio - Dichiarazione del venditore di avvenuta estinzione del debito garantito da ipoteca - Accettazione dell'acquirente - Assenza di veridicità della dichiarazione - Responsabilità professionale - Esclusione - Ragioni.

    Il notaio che inserisca nella redazione dell'atto pubblico di trasferimento immobiliare la dichiarazione della parte venditrice, accettata dall'acquirente, di estinzione del debito garantito da ipoteca sull'immobile, con impegno a provvedere alla cancellazione di quest'ultima a propria cura e spese, non risponde della mancata veridicità della dichiarazione, poiché non è tenuto ad alcuna attività accertativa a fronte di un'espressione del potere valutativo del contraente, al quale solo spetta apprezzare il rischio di quella operazione negoziale.

    Rv. 677801-01Rassegna di febbraio 2026, p. 68 ↗Art. 1176 c.c. · Art. 1218 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 1603/2026

    Responsabilità professionale

    Compravendita di immobile privo di abitabilità - Responsabilità del notaio - Sussistenza - Presupposti - Fattispecie in tema di destinazione d'uso.

    Il notaio incaricato della stipula di un atto di compravendita immobiliare risponde dei danni patiti dall'acquirente a causa dell'assenza nell'immobile dei requisiti per il rilascio del certificato di abitabilità, a nulla rilevando che la mancanza di quei requisiti potesse essere agevolmente accertata dall'acquirente stesso, quando non sia dimostrato che il professionista abbia informato il cliente di tale situazione e delle sue possibili conseguenze. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva escluso la responsabilità del notaio nonostante questi avesse omesso di informare l'acquirente circa la reale destinazione d'uso - di deposito invece che di civile abitazione - dell'immobile compravenduto e della conseguente mancanza di abitabilità).

    Classificata anche sotto: Vendita

    Rv. 677549-01Rassegna di gennaio 2026, p. 79 ↗Art. 1175 c.c. · Art. 1375 c.c. · Art. 2236 c.c. · Art. 24 Testo unico in materia edilizia. (Testo A)Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 18740/2025

    Responsabilità professionale

    Certificazione del diritto all’uso legale di un titolo nobiliare - Responsabilità disciplinare - Sussistenza - Fondamento.

    Incorre nella sanzione disciplinare di cui all'art. 147, lett. a), l. n. 89 del 1913, il notaio che certifica in un proprio atto il diritto all'uso legale di un titolo nobiliare, in quanto la XIV disp. trans Cost. esclude in maniera assoluta ogni rilevanza giuridica dei predetti titoli, siccome incompatibili con la forma repubblicana, e, pertanto, qualsivoglia ancorché innominata ipotesi di un loro legittimo uso, essendo consentita dal secondo comma della predetta disposizione, da interpretarsi quale norma di chiusura, la sola "cognomizzazione", ovvero l'aggiunta al nome del predicato di titoli esistenti prima del 28 ottobre 1922, in funzione esclusiva di toponimo.

    Classificata anche sotto: Personalità (diritti della)

    Rv. 675303-01Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 122 ↗Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 18740/2025

    Responsabilità professionale

    Illecito disciplinare notarile - Compenso inferiore ai minimi tabellari o gratuità della prestazione - Rilevanza ai fini della sussistenza dell’illecito di tipo concorrenziale - Esclusione - Fondamento.

    Non incorre in responsabilità disciplinare il notaio che percepisce per la propria attività professionale compensi inferiori ai minimi tariffari, ovvero che svolge la prestazione in maniera gratuita, atteso che tali condotte non costituiscono ipotesi di illecito concorrenziale ex art. 147, lett. c), l.n. 89 del 1913, come specificate dall'art. 4 del d.P.R. n. 137 del 2012. Di riflesso, la rilevanza di tale condotta, non altrimenti qualificata dalla presenza di circostanze fattuali ulteriori, non può essere ricondotta alla lett. a) del medesimo articolo, in virtù del generico richiamo alla compromissione della dignità e reputazione o del decoro e prestigio della classe notarile.

    Rv. 675303-02Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 121 ↗Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 18740/2025

    Responsabilità professionale

    Redazione di atti di conferma ai fini della validità dell’atto non previsti dagli artt. 40, l. n. 47 del 1985 e 46 d.P.R. n. 380 del 2001 - Responsabilità - Sussistenza - Fondamento.

    Incorre in responsabilità disciplinare, ai sensi della lett. a) dell'art. 147, l. n. 89 del 1913, il notaio che redige atti di conferma ai fini della validità dell'atto non previsti dagli artt. 40, l. n. 47 del 1985 e 46, d.P.R. n. 380 del 2001, poiché ingenera nell'utente medio un'ingiusta opinione negativa sulla pregressa attività del diverso o dello stesso notaio che quell'atto aveva rogato.

    Rv. 675303-03Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 119 ↗Art. 40 Norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie · Art. 46 Testo unico in materia edilizia. (Testo A)Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 15676/2025

    Responsabilità professionale

    Compravendita immobiliare - Omessa esecuzione di visure nei registri immobiliari - Colpa del notaio - Errore scusabile - Presupposti - Fattispecie.

    Va esclusa la responsabilità del notaio per non avere rilevato, in occasione di una compravendita immobiliare, l'esistenza di un'iscrizione ipotecaria pregiudizievole se l'errore è stato causato da una condotta negligente del conservatore dei registri immobiliari, tale da rendere di fatto impossibile l'individuazione dell'ipoteca ipotecaria con l'uso dell'ordinaria diligenza professionale. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza che aveva ritenuto irrilevante l'errore del conservatore in ordine all'attribuzione del codice fiscale al venditore di un bene oggetto di rogito, così non consentendo al notaio di rilevare che sull'immobile gravava un pignoramento, senza specificare, in concreto, quale condotta diligente poteva essere pretesa dall'ufficiale rogante, per l'effetto condannato per responsabilità da evizione).

    Rv. 675345-01Rassegna di giugno 2025, p. 82 ↗Art. 1218 c.c. · Art. 2678 c.c. · Art. 2679 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 10481/2025

    Responsabilità professionale

    Trasferimento di immobile usucapito, pur in assenza di preventivo accertamento giudiziale - Validità - Illecito ex art. 147 della l. n. 89 del 1913 e artt. 50, lett. b) e 14, lett. b) del codice deontologico - Obblighi di chiarezza e completezza del contenuto dell'atto - Sussistenza - Fattispecie.

    La validità del trasferimento di un immobile usucapito, pur in assenza di un preventivo accertamento giudiziale, non esclude la configurabilità a carico del notaio di un illecito alla luce del combinato disposto dell'art. 147 della l. n. 89 del 1913 e degli artt. 50, lett. b) e 14, lett. b) del codice deontologico, quanto al rispetto degli obblighi di chiarezza e di completezza nel contenuto dell'atto rogato, dal quale devono normalmente risultare le indicazioni necessarie per l'inquadramento dell'atto nella vicenda giuridico-temporale su cui opera. (Nella fattispecie in esame, la S.C. ha rigettato il ricorso avverso l'ordinanza della corte d'appello, con la quale era stato confermato il provvedimento sanzionatorio nei confronti di un notaio, sottrattosi all'obbligo di informare il donatario del fatto che, non essendo il donante in possesso di un titolo di acquisto certo e verificabile, la donazione era sottoposta al rischio di un eventuale esercizio dell'azione di rivendica da parte dell'effettivo proprietario del bene).

    Rv. 674750-01Rassegna di aprile/maggio 2025, p. 113 ↗Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 756/2025

    Atto pubblico notarile › Processo di formazione › Accertamenti personali

    Atto pubblico - Accertamento dell’identità personale delle parti - Conoscenza diretta da parte di due fidefacenti - Necessità che siano anche testimoni - Esclusione.

    Ai fini dell'accertamento dell'identità personale delle parti di un atto pubblico, il notaio può avvalersi dei cosiddetti fidefacenti, di cui all'art. 49, comma 2, della l. n. 83 del 1913 (l.notarile), e, cioè, di persone che hanno conoscenza diretta dei comparenti e che non necessariamente devono ricoprire anche il ruolo di testimoni dell'atto medesimo.

    Rv. 673652-01Rassegna di gennaio 2025, p. 79 ↗Dove leggere la sentenza

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di gennaio 2025 ↗, aprile/maggio 2025 ↗, giugno 2025 ↗, luglio/agosto 2025 ↗, gennaio 2026 ↗, febbraio 2026 ↗, maggio 2026 ↗ e luglio 2026 (sito della Corte).

Articoli più citati

Gli articoli che le massime di questa voce indicano nei riferimenti normativi almeno due volte.

Corte costituzionale

Le pronunce che hanno deciso su questi articoli, dichiarandoli illegittimi o giudicando la questione. Il legame con la voce passa per gli articoli ed è ricavato da Iuspedia.

  • Sentenza n. 156/1999Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 2043 c.c.

    Dispositivo: Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2043, 2051 e 1227, primo comma, del codice civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione, dal giudice di pace di Genova con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 29 aprile 1999. Il Presidente: Gr…

  • Ordinanza n. 165/1998Questione inammissibile

    Questione giudicata su: Art. 2043 c.c.

    Dispositivo: Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2043 del codice civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, dal tribunale di Isernia con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte, Palazzo della Consulta, il 4 maggio 1998. Il Presidente: Granata Il redattore: Chiep…

  • Sentenza n. 188/1995Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 2043 c.c.

    Dispositivo: Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2043 del codice civile sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 42 della Costituzione, dal Tribunale superiore delle acque pubbliche con l'ordinanza in epigrafe; Dichiara inammissibile ogni altra questione sollevata dal medesimo Tribunale superiore delle acque pubbliche, con la stessa ordinanza. Così deciso…

  • Ordinanza n. 82/1995Questione inammissibile

    Questione giudicata su: Art. 2043 c.c.

    Dispositivo: Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2043, 2051 e 1227, primo comma, del codice civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione, dal Pretore di Lecce con l'ordinanza di cui in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 febbraio 1995. Il Pr…

  • Sentenza n. 372/1994Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 2043 c.c.

    Dispositivo: Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2043 cod. civ., sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione, dal Tribunale di Firenze con l'ordinanza in epigrafe; Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2059 cod. civ., sollevata in subordine, con riferimento ai cita…

  • Ordinanza n. 292/1986Altro esito

    Questione giudicata su: Art. 100 c.p.c.

    Dispositivo: ordina la restituzione degli atti al Pretore di Napoli. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1986. Il Presidente: ANDRIOLI Il redattore: CONSO Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1986. Il direttore di cancelleria: VITALE

  • Sentenza n. 88/1979Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 2043 c.c.

    Dispositivo: dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2043 del codice civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 32 della Costituzione, dal tribunale di Camerino con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1979. F.to: LEONETTO…

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Voci, sottovoci e codici sono quelli con cui l’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione classifica le massime nelle Rassegne mensili della giurisprudenza civile. Qui sono scritti con le maiuscole e gli accenti dell’uso corrente, e i codici con lo stesso nome stanno in una pagina sola. Una voce o una sottovoce ha una pagina se raccoglie almeno 10 massime e almeno 3 articoli citati da due o più di esse; una sottovoce con più dei quattro quinti delle massime della sua voce resta nella pagina della voce. Un secondo livello fra virgolette senza codici propri, che raccoglie argomenti diversi, non fa sottovoce: lo fa il livello successivo. Le massime che si limitano a dichiararsi conformi a una pronuncia precedente, senza un testo proprio, non sono contate. Gli articoli sono quelli indicati dalle massime nei riferimenti normativi. Le pronunce della Corte costituzionale non fanno parte della classificazione: sono quelle che hanno deciso sugli articoli citati da almeno due massime, un collegamento ricavato da Iuspedia. Le Rassegne raccolte sono 14, da gennaio 2025 a luglio 2026. Fonti e metodologia