Art. 1979 c.c. — Poteri dei creditori cessionari
L'amministrazione dei beni ceduti spetta ai creditori cessionari. Questi possono esercitare tutte le azioni di carattere patrimoniale relative ai beni medesimi.
Testo vigente dal 4 aprile 1942
L'amministrazione dei beni ceduti spetta ai creditori cessionari. Questi possono esercitare tutte le azioni di carattere patrimoniale relative ai beni medesimi.
Testo vigente dal 4 aprile 1942
1 pronuncia che riguarda l’art. 1979 c.c., dalle Rassegne del Massimario.
Il trust a garanzia dei creditori del disponente non è equiparabile ad una cessio bonorum, poiché nel contratto di cessione dei beni ai creditori, ex art. 1977 c.c., si realizza la segregazione del patrimonio ceduto a fronte delle iniziative dei creditori cessionari, che ne hanno l'amministrazione e vi trovano garanzia patrimoniale generica, mentre tale effetto non si realizza automaticamente con il trust, in quanto non è sufficiente che il debitore dichiari di mettere i suoi beni a disposizione dei creditori attuali o futuri, dovendo il medesimo conferire agli stessi, mediante inequivoca manifestazione di volontà, il mandato a liquidare i suoi beni ed a soddisfarsi con il ricavato di tale liquidazione.
Art. 1979 c.c. · Art. 1977 c.c. · Art. 1980 c.c.
Rassegna di giugno 2026, p. 157
L’unica massima su questo articolo nel Massimario
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di giugno 2026 (sito della Corte).
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.
La cessione toglie al debitore il diritto di disporre dei beni ceduti (art. 1980, primo comma); di più attribuisce ai creditori cessionari l'amministrazione dei beni stessi e il potere di esercitare tutte le azioni di carattere patrimoniale relative ai medesimi (art. 1979). Il contratto pertanto non limita i suoi effetti alla sfera dei contraenti; ma si proietta verso i terzi non solo perchè conferisce ai creditori l'esercizio di ogni potere connesso alla titolarità dei beni ceduti, ma anche perchè costituisce un vincolo di indisponibilità sui beni stessi, che ne rende inefficace l'alienazione da parte del debitore. I creditori cessionari non possono, fin tanto che il contratto dura, agire esecutivamente sui beni ceduti, perchè vincolati dalla convenzione avente per oggetto la sostituzione di una liquidazione convenzionale a quella legale; sostituzione legittima, trattandosi di un diritto disponibile. Quando poi la cessione riguarda solo una parte dei beni del debitore, i creditori cessionari non possono agire sugli altri beni, perchè lo scopo della cessione è quello di utilizzare i beni ceduti per il soddisfacimento delle ragioni dei cessionari; se però, liquidati questi beni, il soddisfacimento integrale non si è conseguito, cessa la ragione del divieto di esecuzione, limitatamente, s'intende, al residuo rimasto scoperto (art. 1980, terzo comma).
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 778
Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1979 · fonte del testo
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