Art. 151 c.g.c. — Giudice competente

[1]1. In materia di ricorsi pensionistici civili, militari e di guerra la sezione giurisdizionale regionale competente per territorio, in primo grado, giudica in composizione monocratica ((...)).

[2]2. Il difetto della competenza per territorio, come definita dall'articolo 18, comma 1, lettera c), non e' rilevabile d'ufficio ed e' eccepito a pena di decadenza nella comparsa di risposta tempestivamente depositata. L'eccezione si ha per non proposta se non contiene l'indicazione del giudice che la parte ritiene competente.

Testo vigente dal 31 ottobre 2019

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 151 c.g.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Un., ord. n. 22801/2025

    7 agosto 2025

    La controversia concernente il ricalcolo della pensione di vecchiaia di un ex dipendente dell'INAIL è devoluta alla giurisdizione del g.o., dal momento che la giurisdizione esclusiva della Corte dei conti sussiste, a norma dell'art. 13 del r.d. n. 1214 del 1934 e degli artt. 1, 18, comma 1, lett. c), e 151 del d.lgs. n. 174 del 2016 (c.d. codice di giustizia contabile), solo se si controverte su pensioni a totale o parziale carico dello Stato, mentre, nel caso di specie, il trattamento pensionistico è ad esclusivo carico del bilancio del Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'INPS.

    Art. 151 c.g.c. · Art. 13 Testo unico Corte dei conti

    Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 25 ↗

L’unica massima su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di luglio/agosto 2025 ↗.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 31 ottobre 2019

Confronto con la versione in vigore dal 7 settembre 2016 al 31 ottobre 2019. 5 parole tolte.

1. In materia di ricorsi pensionistici civili, militari e di guerra la sezione giurisdizionale regionale competente per territorio, in primo grado, giudica in composizione monocraticatolto: , in funzione di giudice unicoaggiunto: ....

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;174~art151 · fonte del testo