Art. 17 c.g.c. — Decisione su questioni di giurisdizione

[1]1. Il giudice contabile, quando declina la propria giurisdizione, indica, se esistente, il giudice che ne e' fornito.

[2]2. Quando la giurisdizione e' declinata dal giudice contabile in favore di altro giudice, o viceversa, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, ((sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se la medesima e' riproposta)) innanzi al giudice indicato nella pronuncia che declina la giurisdizione ((entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza)).

[3]3. Quando il giudizio e' tempestivamente riproposto davanti al giudice contabile, quest'ultimo, alla prima udienza, puo' sollevare anche d'ufficio il conflitto di giurisdizione.

[4]4. Se in una controversia introdotta davanti ad altro giudice le sezioni unite della Corte di cassazione, investite della questione di giurisdizione, attribuiscono quest'ultima al giudice contabile, ((...)) se il giudizio e' riproposto dalla parte che vi ha interesse nel termine di tre mesi dalla pubblicazione della decisione delle sezioni unite ((e ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, sono fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali che la domanda avrebbe prodotto se proposta fin dall'instaurazione del primo giudizio)).

[5]5. Nei giudizi riproposti, il giudice, con riguardo alle preclusioni e decadenze intervenute, puo' concedere la rimessione in termini per errore scusabile ove ne ricorrano i presupposti.

[6]6. Nel giudizio riproposto davanti al giudice contabile, le prove raccolte nel processo davanti al giudice privo di giurisdizione possono essere valutate come argomenti di prova.

[7]7. Le misure cautelari perdono la loro efficacia trenta giorni dopo la pubblicazione del provvedimento che dichiara il difetto di giurisdizione del giudice che le ha emanate. ((Nel caso di difetto di giurisdizione del giudice contabile, per la dichiarazione di inefficacia della misura cautelare su ricorso della parte interessata si applica la disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 78.)) Le parti possono riproporre le domande cautelari al giudice munito di giurisdizione.

[8]8. ((Nei giudizi di responsabilita' amministrativa per danno all'erario,)) quando la giurisdizione e' declinata dal giudice contabile, ovvero quando le sezioni unite della Corte di cassazione, investite della questione di giurisdizione, statuiscono il difetto di giurisdizione del giudice contabile, l'amministrazione danneggiata ripropone la causa dinanzi al giudice che e' munito di giurisdizione ((entro tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia)). ((In tal caso, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, sono fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali che la domanda avrebbe prodotto se proposta fin dall'instaurazione del primo giudizio.)) Nel giudizio riproposto davanti al giudice munito di giurisdizione, le prove raccolte nel processo davanti al giudice privo di giurisdizione possono essere valutate come argomenti di prova.

[9]((8-bis. Nei giudizi nei quali si controverte su una pretesa per danno all'erario, quando la giurisdizione e' declinata in favore del giudice contabile, i soggetti indicati dall'articolo 52, comma 1, trasmettono la relativa sentenza senza ritardo, e comunque entro un mese dalla pubblicazione, al procuratore regionale della Corte dei conti. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 52, comma 6.)) ((8-ter. Fuori dai casi di cui al comma 2, se il pubblico ministero notifica l'invito a dedurre di cui all'articolo 67 entro tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia e ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, sono comunque fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda.))

Testo vigente dal 31 ottobre 2019

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 17 c.g.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 9865/2026

    16 aprile 2026

    In tema di riparto tra giurisdizione ordinaria e contabile, l'art. 17, comma 8, del d.lgs. n. 174 del 2016 (nel testo risultante dalle modifiche apportate dal d.lgs. n. 114 del 2019), ha equiparato, quoad effectum, fattispecie differenti, ossia, da un lato, la translatio iudicii dal giudice contabile a quello ordinario e, dall'altro, la "riproposizione" davanti al giudice ordinario, da parte dell'amministrazione danneggiata, della causa di risarcimento del danno derivante da responsabilità degli organi amministrativi e di controllo di una società partecipata da un soggetto pubblico, ove quest'ultima sia stata preceduta dalla domanda del Procuratore contabile introduttiva di un giudizio di responsabilità amministrativa per danno all'erario innanzi alla Corte dei conti, che abbia declinato la propria giurisdizione.

    Art. 17 c.g.c. · Art. 24 cost. · Art. 103 cost. · Art. 50 c.p.c.

    Rassegna di marzo/aprile 2026, pp. 91, 92 ↗

Tutte le 4 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di marzo/aprile 2026 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 31 ottobre 2019

Confronto con la versione in vigore dal 7 settembre 2016 al 31 ottobre 2019. 31 parole tolte, 214 parole aggiunte in 5 capoversi.

… le decadenze intervenute, sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se tolto: il processo e' riassunto aggiunto: la medesima e' riproposta innanzi al giudice indicato nella pronuncia che declina la giurisdizionetolto: , entro il termine perentorio di tre mesi tolto: dalla comunicazione del aggiunto: dal passaggio in giudicato della sentenza.

4. Se in una controversia introdotta davanti ad altro giudice le sezioni unite della Corte di cassazione, investite della questione di giurisdizione, attribuiscono quest'ultima al giudice contabile, tolto: ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda,aggiunto: ... se il giudizio e' riproposto dalla parte che vi ha interesse nel termine di tre mesi dalla pubblicazione della decisione delle sezioni unite aggiunto: e ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, sono fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali che la domanda avrebbe prodotto se proposta fin dall'instaurazione del primo giudizio.

7. Le misure cautelari perdono la loro efficacia trenta giorni dopo la pubblicazione del provvedimento che dichiara il difetto di giurisdizione del giudice che le ha emanate. aggiunto: Nel caso di difetto di giurisdizione del giudice contabile, per la dichiarazione di inefficacia della misura cautelare su ricorso della parte interessata si applica la disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 78. Le parti possono riproporre le domande cautelari al giudice munito di giurisdizione.

8. Nei giudizi di responsabilita' tolto: patrimoniale amministrativa di danno aggiunto: amministrativa per danno all'erario, quando la giurisdizione e' declinata dal giudice contabile, ovvero quando le sezioni unite … l'amministrazione danneggiata ripropone la causa dinanzi al giudice che e' munito di giurisdizione entro tolto: sei aggiunto: tre mesi dal passaggio in giudicato della tolto: sentenza aggiunto: pronuncia. In tal caso, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, sono fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali che la domanda avrebbe prodotto se proposta fin dall'instaurazione del primo giudizio. Nel giudizio riproposto davanti al giudice munito di giurisdizione, le prove raccolte nel processo davanti al giudice privo di giurisdizione possono essere valutate come argomenti di provaaggiunto: .

aggiunto: 8-bis. Nei giudizi nei quali si controverte su una pretesa per danno all'erario, quando la giurisdizione e' declinata in favore del giudice contabile, i soggetti indicati dall'articolo 52, comma 1, trasmettono la relativa sentenza senza ritardo, e comunque entro un mese dalla pubblicazione, al procuratore regionale della Corte dei conti. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 52, comma 6. 8-ter. Fuori dai casi di cui al comma 2, se il pubblico ministero notifica l'invito a dedurre di cui all'articolo 67 entro tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia e ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, sono comunque fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;174~art17 · fonte del testo