[1]Art. 174. R. D. 21 febbraio 1895, n. 70, art. 19, Legge 3 aprile 1933, n. 233 e art. 14 - 3° comma - R. D. 27 giugno 1933, n. 703).

[2]Contro i provvedimenti definitivi di liquidazione di pensione a carico totale o parziale dello Stato e' ammesso il ricorso alla competente Sezione della Corte, la quale giudica con le norme di cui agli articoli seguenti.

[3]Alla medesima Sezione sono devoluti anche tutti gli altri ricorsi in materia di pensione, che leggi speciali attribuiscono alla Corte dei conti, nonche' le istanze dirette ad ottenere la sentenza che tenga luogo del decreto di collocamento a riposo o in riforma e dichiari essersi verificate nell'impiegato dello Stato o nel militare le condizioni dalle quali, secondo le leggi vigenti, sorge il diritto a pensione, assegno o indennita'.

[4]In materia di riscatto di servizi il ricorso e' ammesso soltanto contro il decreto concernente la liquidazione del trattamento di quiescenza nel termine stabilito dal primo comma dell'articolo seguente.

Testo vigente dal 1 agosto 1934

Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 62, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Un., ord. n. 23079/2026

    12 luglio 2026

    La controversia avente a oggetto la domanda del dipendente pubblico volta a ottenere la condanna dell'INPS al ripristino del trattamento pensionistico, revocato dall'ente a seguito dell'annullamento in autotutela della costituzione della rendita vitalizia di cui all'art. 13 della l. n. 1338 del 1962, rientra nella giurisdizione esclusiva della Corte dei conti, atteso che essa involge la verifica della legittimità della costituzione della rendita e del provvedimento di annullamento unicamente in funzione dell'accertamento del diritto alla pensione, senza alcuna incidenza sul pregresso rapporto di lavoro e sui provvedimenti determinativi del trattamento economico e dei connessi obblighi contributivi.

    Art. 62 · Art. 13 Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti · Art. 13 Testo unico Corte dei conti

    Rassegna di luglio 2026, p. 11

  • Cass. civ., Sez. Un., ord. n. 28358/2025

    26 ottobre 2025

    Appartengono alla giurisdizione esclusiva della Corte dei conti, a norma degli artt. 13 e 62 r.d. n. 1214 del 1934, tutte le controversie concernenti la sussistenza del diritto, la misura e la decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti - comprese quelle nelle quali si alleghi, a fondamento della pretesa, l'inadempimento o l'inesatto adempimento della prestazione pensionistica da parte dell'ente obbligato, ancorché non sia in contestazione il diritto al trattamento di quiescenza nelle sue varie componenti e la legittimità dei provvedimenti che tale diritto attribuiscono, quantificandone l'importo -, nonché quelle di risarcimento danni per l'inadempimento della corrispondente obbligazione. (Nella specie, la S.C., pronunciandosi in sede di regolamento preventivo, ha devoluto alla giurisdizione contabile la domanda volta alla condanna dell'INPS alla riattivazione dell'erogazione della pensione e al risarcimento del conseguente danno da ritardo).

    Art. 62 · Art. 13 Testo unico Corte dei conti

    Rassegna di ottobre 2025, p. 6 ↗

Tutte le 13 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di ottobre 2025 ↗ e luglio 2026 (sito della Corte).

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-12;1214~art62 · fonte del testo