Il riconoscimento e l'esecuzione nel territorio dello Stato dei provvedimenti adottati dalle autorita' straniere per la protezione dei minori, ai sensi dell'articolo 7 della convenzione de L'Aja del 5 ottobre 1961, sono disposti dal tribunale per i minorenni del luogo in cui i provvedimenti stessi devono avere attuazione. Il tribunale decide con decreto in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero e, ove del caso, il minore e le persone presso cui questi si trova, su ricorso degli interessati. Il ricorso puo' essere presentato anche dal pubblico ministero, d'ufficio ovvero su richiesta dell'autorita' centrale. Contro il decreto del tribunale per i minorenni puo' essere proposto ricorso per cassazione. Il tribunale per i minorenni del luogo ove il minore risiede e' competente ad adottare i provvedimenti provvisori ed urgenti previsti dagli articoli 8 e 9 della convenzione de L'Aja del 5 ottobre 1961. Del provvedimento e' dato avviso all'autorita' centrale. L'attuazione nello Stato, ai sensi dell'articolo 6 della convenzione de L'Aja del 5 ottobre 1961, dei provvedimenti adottati dalle autorita' straniere e' di competenza del giudice tutelare del luogo ove il minore risiede, ovvero, ricorrendo l'ipotesi, del luogo ove si trovano i beni in ordine ai quali sono stati adottati i provvedimenti.

Testo vigente dal 29 gennaio 1994

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 4, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Un., sent. n. 24044/2026

    26 luglio 2026

    In tema di minori ucraini temporaneamente presenti sul territorio italiano nel contesto di un Piano di permanenza temporanea concordato tra Stati, la protezione nazionale del Paese di origine attribuita al minore temporaneamente presente in Italia per sfuggire al conflitto bellico in corso in Ucraina cede ove sopraggiunga la protezione internazionale con l'attribuzione dello status di minore rifugiato, e le misure di protezione nazionale già assunte, volte alla permanenza temporanea in Italia e al rientro nel Paese di origine, sono viziate da inefficacia sopravvenuta.

    Art. 4 · Art. 343 c.c. · Art. 360 c.c. · Art. 2 Diritto internazionale privato

    Rassegna di luglio 2026, pp. 24, 25

Tutte le 2 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di luglio 2026 (sito della Corte).

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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urn:nir:stato:legge:1994-01-15;64~art4 · fonte del testo