Art. 214 c.p.c. — Disconoscimento della scrittura privata

[1]Colui contro il quale e' prodotta una scrittura privata, se intende disconoscerla, e' tenuto a negare formalmente la propria scrittura o la propria sottoscrizione.

[2]Gli eredi o aventi causa possono limitarsi a dichiarare di non conoscere la scrittura o la sottoscrizione del loro autore.

Testo vigente dal 28 ottobre 1940

Corte di cassazione

9 pronunce che riguardano l’art. 214 c.p.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 22068/2026

    27 giugno 2026

    Il disconoscimento di una scrittura privata, pur non richiedendo, ai sensi dell'art. 214 c.p.c., una forma vincolata, deve avere i caratteri della specificità e della determinatezza, e non può costituire una mera espressione di stile, risolvendosi la relativa valutazione in un giudizio di fatto riservato al giudice di merito, sindacabile in sede di legittimità nei soli limiti dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Art. 214 c.p.c. · Art. 360 c.p.c.

    Rassegna di giugno 2026, p. 181

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 21342/2026

    23 giugno 2026

    In tema di prova documentale, l'onere di disconoscimento della scrittura privata, di cui agli artt. 214 e 215 c.p.c., sussiste solo riguardo al documento proveniente dalla parte contro la quale lo stesso è prodotto e non anche in caso di scrittura privata proveniente da un terzo, la quale, pertanto, è utilizzabile anche se disconosciuta e non fatta oggetto di verificazione ex art. 216 c.p.c., ed è liberamente apprezzabile dal giudice quale elemento indiziario, da valutarsi nel quadro complessivo delle risultanze istruttorie.

    Art. 214 c.p.c. · Art. 2702 c.c. · Art. 215 c.p.c. · Art. 216 c.p.c.

    Rassegna di giugno 2026, p. 168

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 16399/2026

    26 maggio 2026

    Ai fini della specificità del disconoscimento, il riferimento a tutti i documenti prodotti in un determinato e circostanziato contesto, con riguardo alla loro non veridicità, è sufficiente sia dal punto di vista dell'individuazione dei documenti contestati, risultando inutile la ripetizione del loro analitico elenco, sia dal punto di vista del contenuto della contestazione stessa, riferita alla non autenticità di quelle scritture. (Fattispecie concernente ricevute di pagamento prodotte tutte in una determinata udienza).

    Art. 214 c.p.c.

    Rassegna di maggio 2026, p. 113 ↗

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 12443/2026

    4 maggio 2026

    La fotocopia dell'avviso di ricevimento del piego raccomandato, ove disconosciuta ritualmente e tempestivamente ex artt. 214 e 215 c.p.c., non ha l'efficacia dell'atto pubblico ex art. 2700 c.c., per cui la mancata produzione in giudizio del documento in originale esonera la parte interessata dall'onere di proporre querela di falso avverso la fotocopia disconosciuta.

    Art. 214 c.p.c. · Art. 215 c.p.c. · Art. 2700 c.c.

    Rassegna di maggio 2026, p. 223 ↗

Tutte le 72 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di gennaio 2025 ↗, giugno 2025 ↗, luglio/agosto 2025 ↗, dicembre 2025 ↗, maggio 2026 ↗ e giugno 2026 (sito della Corte).

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art214 · fonte del testo