Art. 1427 c.c. — Errore, violenza e dolo

Il contraente, il cui consenso fu dato per errore, estorto con violenza o carpito con dolo, puo' chiedere l'annullamento del contratto secondo le disposizioni seguenti.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

Corte di cassazione

5 pronunce che riguardano l’art. 1427 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 19483/2026

    12 giugno 2026

    In materia di contratti agrari, la dichiarazione contenuta nel contratto di affitto, con cui le parti, ai fini della validità degli accordi in deroga della durata legale, danno atto di essere state ritualmente assistite dalle rispettive organizzazioni professionali, ai sensi dell'art. 45 della l. n. 203 del 1982, ha valore probatorio privilegiato, con la conseguenza che, per contestare la veridicità di tale attestazione, la parte non può dedurre prove orali dirette a dimostrare un'asserita mancanza di assistenza effettiva, ma ha l'onere di proporre una specifica azione di annullamento del contratto per vizi del consenso o, qualora ne ricorrano i presupposti, la querela di falso, restando altrimenti precluso il sindacato del giudice sulla sostanza dell'attività consultiva prestata dai rappresentanti sindacali firmatari.

    Art. 1427 c.c. · Art. 221 c.p.c. · Art. 45 Contratti agrari · Art. 2722 c.c.

    Rassegna di giugno 2026, p. 150

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 16626/2026

    27 maggio 2026

    In tema di violenza morale, i requisiti di tale vizio invalidante del consenso previsti dall'art. 1435 c.c. possono variamente atteggiarsi, a seconda che la coazione si eserciti in modo esplicito, manifesto e diretto, o, piuttosto, mediante un comportamento intimidatorio, oggettivamente ingiusto, anche ad opera di un terzo, ferma restando la necessità che la minaccia sia stata specificamente diretta ad estorcere la dichiarazione negoziale della quale si deduce l'annullabilità e risulti di natura tale da incidere, con efficacia causale concreta, sulla libertà di autodeterminazione dell'autore di essa.

    Art. 1427 c.c. · Art. 1434 c.c. · Art. 1435 c.c.

    Rassegna di maggio 2026, p. 117 ↗

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 34927/2025

    31 dicembre 2025

    La violazione delle regole di condotta che disciplinano l'attività propedeutica alla conclusione del contratto, quando abbia per effetto di indurre l'altra parte alla stipula di un contratto che altrimenti non avrebbe concluso, può dar luogo a responsabilità contrattuale o all'annullamento per vizio del consenso, ma non alla risoluzione dello stesso, la quale ha come presupposto l'inadempimento degli obblighi nascenti dal contratto e non dei patti precontrattuali. (In applicazione principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, dopo aver accertato la violazione, da parte di una società assicuratrice, degli obblighi informativi precontrattuali, aveva accolto la domanda dell'assicurato, volta alla risoluzione del contratto successivamente concluso).

    Art. 1427 c.c. · Art. 1453 c.c. · Art. 1337 c.c. · Art. 2043 c.c.

    Rassegna di dicembre 2025, p. 136 ↗

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 20710/2025

    22 luglio 2025

    Al fine di dedurre la violenza quale vizio del consenso, non occorrono formule particolari, ma si richiede che la parte esponga nelle sue difese gli argomenti di fatto e di diritto dai quali possa desumersi la sussistenza del vizio, sempre che dette difese siano univocamente orientate a chiedere espressamente l'annullamento del contratto o del negozio ed in tal senso così univocamente concludano.

    Art. 1427 c.c. · Art. 1435 c.c.

    Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 209 ↗

Tutte le 25 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di giugno 2025 ↗, luglio/agosto 2025 ↗, dicembre 2025 ↗, maggio 2026 ↗ e giugno 2026 (sito della Corte).

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

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Approfondimenti

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  • Nel regolare l'annullabilità del contratto il codice si riferisce espressamente solo all'incapacità (art. 1425 e seguenti) e al vizio di consenso di una delle parti (art. 1427 e seguenti), perchè ha voluto considerare esclusivamente le due cause tipiche di invalidità relativa; di invalidità cioè condizionata alla reazione del soggetto nel cui interesse è stata posta la norma violata. Ma è chiaro che la disciplina dettata a proposito delle due ipotesi suddetta debba osservarsi, in via di massima, anche quando l'annullabilità si ricolleghi a causa diverse. All'incapacità della parte doveva essere mantenuto l'effetto di rendere annullabile e non nullo il contratto, non solo per la tendenza del nuovo codice a conservare quanto più è possibile il contratto, ma anche perchè, potendo in concreto il contratto concluso da un incapace non recar danno alla sua sfera economica e giuridica, la sanzione della nullità sarebbe stata sproporzionata. Si è avuto pure riguardo al fatto che l'art. 428 considera l'incapacità naturale quale causa di annullabilità e non di nullità del contratto. Dei vizi del consenso.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 651

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1427 · fonte del testo