Art. 1903 c.c. — Agenti di assicurazione

[1]Gli agenti autorizzati a concludere contratti di assicurazione possono compiere gli atti concernenti le modificazioni e la risoluzione dei contratti medesimi, salvi i limiti contenuti nella procura che sia pubblicata nelle forme richieste dalla legge.

[2]Possono inoltre promuovere azioni ed essere convenuti in giudizio in nome dell'assicuratore, per le obbligazioni dipendenti dagli atti compiuti nell'esecuzione del loro mandato, davanti l'autorita' giudiziaria del luogo in cui ha sede l'agenzia presso la quale e' stato concluso il contratto.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 1903 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 18181/2026

    5 giugno 2026

    In tema di rapporto di agenzia, il diritto di rivalsa dell'impresa preponente nei confronti dell'agente subentrante non presuppone la prova dell'avvenuto pagamento delle indennità dovute all'agente cessato o ai suoi eredi, trovando fondamento nel beneficio, da parte del subentrante, dell'avviamento dell'agenzia, del quale costituisce il corrispettivo.

    Art. 1903 c.c. · Art. 1753 c.c.

    Rassegna di giugno 2026, p. 77

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 10761/2026

    23 aprile 2026

    In tema di assicurazione, nel sistema previgente all'entrata in vigore dell'art. 118 c.ass. - a norma del quale "il pagamento del premio eseguito in buona fede all'intermediario o ai suoi collaboratori si considera effettuato direttamente all'impresa di assicurazione" - la quietanza di pagamento del premio rilasciata dall'agente non è opponibile all'assicuratore ove non risulti il conferimento in favore del primo del potere di rappresentanza sostanziale del secondo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso l'idoneità delle quietanze, rilasciate dall'agente su moduli predisposti dalla società e recanti la sottoscrizione di quest'ultima riprodotta a stampa, ad attestare il pagamento dei premi).

    Art. 1903 c.c. · Art. 1387 c.c. · Art. 1744 c.c. · Art. 1745 c.c.

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 270 ↗

Tutte le 3 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di marzo/aprile 2026 ↗ e giugno 2026 (sito della Corte).

Norme correlate

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1903 · fonte del testo