Art. 1906 c.c. — Danni cagionati da vizio della cosa

[1]Salvo patto contrario, l'assicuratore non risponde dei danni prodotti da vizio intrinseco della cosa assicurata, che non gli sia stato denunziato.

[2]Se il vizio ha aggravato il danno, l'assicuratore, salvo patto contrario, risponde del danno nella misura in cui sarebbe stato a suo carico, qualora il vizio non fosse esistito.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

Corte di cassazione

1 massima che riguarda l’art. 1906 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

Leggi la massima nel Massimario

Norme correlate

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1906 · fonte del testo