Art. 1458 c.c. — Effetti della risoluzione

[1]La risoluzione del contratto per inadempimento ha effetto retroattivo tra le parti, salvo il caso di contratti ad esecuzione continuata o periodica, riguardo ai quali l'effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni gia' eseguite.

[2]La risoluzione, anche se e' stata espressamente pattuita, non pregiudica i diritti acquistati dai terzi, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di risoluzione.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

Corte di cassazione

9 pronunce che riguardano l’art. 1458 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 21880/2026

    26 giugno 2026

    In tema di indebito oggettivo, al fine dell'individuazione del dies a quo del termine di prescrizione del diritto alla restituzione, deve distinguersi se gli effetti restitutori, conseguenti alla mancanza della causa solvendi, derivino da una sentenza di nullità ovvero di risoluzione; in caso di nullità del contratto accertata giudizialmente, il termine di prescrizione decorre dal pagamento e non dalla data del passaggio in giudicato della decisione che abbia accertato la carenza originaria del suo titolo giustificativo, mentre, in caso di risoluzione giudiziale del contratto, decorre dal passaggio in giudicato della sentenza, avente natura costitutiva, che accerta la carenza soltanto sopravvenuta della causa solvendi.

    Art. 1458 c.c. · Art. 2935 c.c. · Art. 2033 c.c. · Art. 1418 c.c.

    Rassegna di giugno 2026, p. 179

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 18226/2026

    6 giugno 2026

    In tema di dichiarazione di inefficacia degli atti a titolo gratuito, ai sensi dell'art. 64 l.fall., la valutazione di gratuità o di onerosità di un negozio va compiuta con esclusivo riguardo alla sua causa concreta, costituita dalla sintesi degli interessi che lo stesso è concretamente diretto a realizzare, non potendo fondarsi sull'esistenza o meno di un rapporto sinallagmatico tra le prestazioni sul piano tipico ed astratto, dipendendo invece dall'apprezzamento dell'interesse sotteso all'intera operazione da parte del soggetto poi dichiarato fallito, quale emerge dall'entità dell'attribuzione, dalla durata del rapporto, dalla qualità dei soggetti e, soprattutto, dalla prospettiva di subire un depauperamento, collegato o meno ad un sia pur indiretto guadagno, ovvero ad un risparmio di spesa; ne deriva che il negozio posto in essere dal soggetto poi fallito può dirsi gratuito solo quando dall'operazione egli non tragga nessun concreto vantaggio patrimoniale, avendo inteso recarne uno ad altri, mentre sarà oneroso tutte le volte che il fallito riceva un vantaggio per questa sua prestazione, tanto da elidere quel pregiudizio cui l'ordinamento pone rimedio con l'inefficacia ex lege. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione d'appello che aveva dichiarato inefficace, ai sensi dell'art. 64 l.fall., l'atto di risoluzione di una precedente donazione con retrocessione di immobile, rilevandone la natura autonoma e dispositiva, e non puramente ripristinatoria, a nulla rilevando la sopravvenuta inutilità dell'acquisto immobiliare da parte dell'impresa poi fallita).

    Art. 1458 c.c. · Art. 769 c.c.

    Rassegna di giugno 2026, p. 32

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 16917/2026

    29 maggio 2026

    Qualora siano proposte contrapposte domande giudiziali di risoluzione del contratto, ciascuna fondata sull'inadempimento dell'altra parte, e tali domande vengano entrambe respinte, gli effetti della risoluzione pronunciata in ragione della reciprocità delle domande decorrono dal momento della proposizione dell'ultima di esse.

    Art. 1458 c.c. · Art. 1453 c.c. · Art. 1463 c.c.

    Rassegna di maggio 2026, p. 123 ↗

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 7351/2026

    26 marzo 2026

    In tema di risoluzione del contratto d'appalto, ove l'esecuzione sia avvenuta, in tutto o in parte, prima della proposizione della domanda di risoluzione, il corrispettivo versato dalla committente adempiente, nella misura in cui l'opera già eseguita le sia risultata utile, non va restituito dall'impresa appaltatrice inadempiente, stante l'impossibilità di restituire a quest'ultima l'opus in natura, fermo restando l'obbligo della parte inadempiente di risarcire il danno procurato alla controparte adempiente.

    Art. 1458 c.c. · Art. 1655 c.c.

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 143 ↗

Tutte le 47 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di gennaio 2025 ↗, aprile/maggio 2025 ↗, novembre 2025 ↗, gennaio 2026 ↗, marzo/aprile 2026 ↗, maggio 2026 ↗ e giugno 2026 (sito della Corte).

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • L'inadempimento di una delle parti legittima la domanda di risoluzione solo se abbia notevole importanza, avuto riguardo all'interesse dell'altra parte (art. 1455). Il principio, non ostante il silenzio del codice del 1865, era già ammesso dalla coscienza giuridica comune quale criterio di proporzione fondato sulla buona fede contrattuale. La giurisprudenza ne aveva fatto applicazioni varie escludendo valore non soltanto all'inadempimento di un obbligo contrattuale accessorio, ma anche a quello di un'obbligazione principale se l'inadempimento stesso, per le modalità e le circostanze, appariva di lieve entità. Il principio, applicato nell'art. 1525 con riferimento alla vendita a rate, è ripetuto nell'art. 1564 a proposito della somministrazione, per precisarne la portata rispetto a questo contratto: ne può produrre infatti la risoluzione soltanto l'inadempimento che sia tale da menomare la fiducia nell'esattezza dei successivi adempimenti. La risoluzione può essere chiesta anche se la parte fedele ai propri obblighi aveva promosso giudizio per ottenerne l'esecuzione; il che è ovvio dato che perdura lo stato di violazione del contratto. Non è invece consentito che la domanda di risoluzione si muti in domanda di adempimento (art. 1453, secondo comma); scegliendo la risoluzione, il contraente implicitamente dichiara di non avere più interesse al contratto, e il debitore non deve ulteriormente mantenersi pronto per l'esecuzione della prestazione. Reciprocamente, la domanda di risoluzione impedisce la purgazione della mora (art. 1453, terzo comma); per non indulgere eccessivamente verso il debitore, il nuovo sistema nega ogni diritto a dilazione giudiziaria, in modo che si evita ogni turbamento alla prontezza degli adempimenti, fondamentale in ogni ramo dell'economia, e si adegua tutto il sistema delle obbligazioni alla norma dell'art. 42 cod. comm. Quando non vi è clausola risolutiva espressa, la risoluzione si può ottenere mediante un procedimento monitorio di diffida ad adempiere (art. 1454), che rinvia il contraddittorio sulla controversia conseguente all'inadempimento, subordinandolo ad un'opposizione dell'inadempiente, e che dà al creditore il vantaggio di evitare le lungaggini di un'ordinaria azione giudiziale. Il creditore intimerà al debitore, per iscritto, di adempiere in un termine non inferiore a quindici giorni, salva diversa convenzione o salvo che, per la natura del contratto o in base agli usi, risulti congruo un termine minore. La diffida deve contenere la dichiarazione che, decorso inutilmente il termine stabilito, il contratto si intenderà risoluto; e infatti la persistente inadempienza del debitore provoca la risoluzione ipso iure. A tutela del creditore si è evitato l'effetto automatico assoluto, tanto della clausola risolutiva espressa quanto del termine essenziale. Tale automatismo potrebbe non corrispondere più all'interesse del creditore nell'atto in cui l'inadempimento si verifica: il creditore può quindi rinunciare all'effetto della clausola risolutiva espressa non dichiarando di volersene valere (art. 1456, secondo comma); può rinunciare all'effetto del termine essenziale domandando entro tre giorni l'esecuzione tardiva (art. 1457, primo comma). In caso di termine essenziale la dichiarazione del creditore è sottoposta a decadenza, perchè normalmente i contratti a termine essenziale hanno per oggetto prestazioni di valore variabilissimo e per non consentire al creditore di speculare senza limiti di tempo sulle possibilità alternative di conseguire la prestazione o il risarcimento: il sistema sostanzialmente è quello già previsto dall'art. 69 cod. comm. (cfr. anche art. 1517). Gli effetti della risoluzione per inadempimento sono stabiliti negli articoli 1458 e 1459 anche rispetto ai contratti plurilaterali rivolti a realizzare uno scopo comune; i limiti entro cui è consentito sospendere o rifiutare l'adempimento sono determinati negli articoli 1460, 1461 e 1462 in relazione all'exceptio inadimpleti contractus, al mutamento delle condizioni patrimoniali dei contraenti e alla clausola salve et repete.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 661

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1458 · fonte del testo