Art. 12-ter — Requisiti ai fini dell'assegno di cui all'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118

Il requisito dell'inattivita' lavorativa previsto dall'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, deve intendersi soddisfatto qualora l'invalido parziale svolga un'attivita' lavorativa il cui reddito risulti inferiore al limite previsto dall'articolo 14-septies del decreto- legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, per il riconoscimento dell'assegno mensile di cui al predetto articolo 13.

Testo vigente dal 21 dicembre 2021

Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 12-ter, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 21242/2026

    22 giugno 2026

    In tema di requisiti per l'assegno mensile di invalidità, l'art. 12-ter del d.l. n. 146 del 2021, introdotto in sede di conversione con l. n. 215 del 2021, che considera compatibile tale provvidenza con lo svolgimento, da parte dell'invalido, di attività lavorativa entro il limite di reddito previsto dall'art. 14-septies del d.l. n. 663 del 1979, conv. con modif. con l. n. 33 del 1980, non integra una norma di interpretazione autentica del requisito dell'inattività lavorativa previsto dall'art. 13 della l. n.118 del 1971, in quanto non si limita a chiarire la portata prescrittiva della precedente disposizione, ma introduce, in positivo, un requisito del tutto nuovo ed autonomo, costituito dalla possibilità di svolgere un'attività lavorativa il cui reddito sia inferiore al limite ivi stabilito, sicché non ha efficacia retroattiva ed è applicabile, ratione temporis, solo alle fattispecie insorte successivamente alla sua entrata in vigore.

    Art. 12-ter

    Rassegna di giugno 2026, p. 210

  • Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 20361/2026

    17 giugno 2026

    In tema di assegno di invalidità di cui all'art. 13 della l. n. 118 del 1971, l'art. 12-ter del d.l. n. 146 del 2021, conv. con modif. dalla l. n. 215 del 2021, che stabilisce che il requisito relativo all'incollocamento al lavoro, necessario per il riconoscimento del diritto, deve intendersi soddisfatto qualora l'invalido parziale svolga un'attività lavorativa il cui reddito risulti inferiore al limite previsto dall'articolo 14-septies del d.l. n. 663 del 1979, conv. con modif. dalla l. n. 33 del 1980, non ha efficacia retroattiva, non essendo norma d'interpretazione autentica, né comunque norma innovativa avente effetti retroattivi.

    Art. 12-ter · Art. 13 Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili · Art. 1 Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitivita' per favorire l'equita' e la crescita sostenibili

    Rassegna di giugno 2026, p. 206

Tutte le 2 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di giugno 2026 (sito della Corte).

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urn:nir:stato:decreto.legge:2021-10-21;146~art12ter · fonte del testo