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Miscellanea
Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie
Decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1989, n. 94
Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie, ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833
- Aggiornato al
- 16 marzo 1989
- Articoli
- 25
- Art. 1ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON LE FARMACIE Sottoscritto…
- Art. 2Il prelievo dei medicinali da parte degli assistiti e' liberamente effettuabile…
- Art. 3Le farmacie sono tenute ad osservare, nei confronti degli assistiti dal Servizio…
- Art. 4La farmacia consegna agli assistiti, senza pagamento diretto, le specialita' medicinali…
- Art. 5La ricetta, redatta a cura del medico, e' spedibile dalla farmacia ed e' ritenuta valida…
- Art. 6La ricetta puo' contenere la prescrizione di farmaci galenici e di specialita' medicinali…
- Art. 7La farmacia spedisce le ricette, redatte sull'apposito modulo, in ottemperanza alle norme…
- Art. 8La farmacia appone sulle ricette che spedisce la data e il proprio timbro dal quale siano…
- Art. 9Ogni farmacia consegna le ricette al competente ufficio, con cadenza mensile, entro il 15…
- Art. 10Le ricette che all'atto del controllo saranno ritenute irregolari per uno o piu' dei…
- Art. 11Per le specialita' medicinali l'ente di cui all'art. 9 liquida alla farmacia l'importo…
- Art. 12Allo scopo di acquisire elementi e rilevare dati sull'erogazione dell'assistenza…
- Art. 13In ogni provincia e' istituita con decreto del presidente della giunta regionale, che ne…
- Art. 14Presso la regione - assessorato sanita', e' istituita una commissione regionale tecnica e…
- Art. 15Presso il Ministero della sanita' e' istituita una commissione nazionale di vigilanza…
- Art. 16Le riunioni delle commissioni provinciali, regionali e nazionale sono valide quando sia…
- Art. 17Il titolare della farmacia, nei cui confronti sia stato adottato il provvedimento della…
- Art. 18La riscossione delle quote sindacali per i sindacati firmatari del presente accordo…
- Art. 19Le farmacie e le loro organizzazioni professionali e sindacali partecipano e collaborano…
- Art. 20Per la collaborazione professionale che la categoria dei farmacisti e' impegnata ad…
- Art. 21Ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833, art. 48, terzo comma, numero 10), i…
- Art. 22Alle spese per il funzionamento delle commissioni previste dal presente accordo e per la…
- Art. 23Le parti firmatarie del presente accordo convengono di assumere la trasparenza della…
- Art. 24Le delegazioni del Governo, delle regioni, dell'Anci e dell'Uncem unitamente alle…
- Art. 25Il presente accordo ha validita' triennale e decorre dalla data di entrata in vigore del…
