1. La ricetta, redatta a cura del medico, e' spedibile dalla farmacia ed e' ritenuta valida, agli effetti del pagamento, quando risultino in essa i seguenti elementi:

  • a)cognome e nome dell'assistito;
  • b)numero della tessera sanitaria;
  • c)prescrizione;
  • d)data di prescrizione;
  • e)firma e timbro del medico;
  • f)data di spedizione e timbro della farmacia. 2. La ricetta ai fini della spedizione ha la validita' di giorni dieci, escluso quello di emissione. 3. La ricetta che risulti mancante di uno degli elementi di cui alle lettere b) ed f), verra' riconsegnata alla farmacia perche' possa essere regolarizzata e restituita entro il termine di dieci giorni dalla data di ricezione. 4. La ricetta incompleta degli elementi di cui alle lettere a), d) ed e), ai fini del pagamento, verra' sottoposta alla commissione provinciale tecnica e di vigilanza per gli accertamenti e le decisioni del caso.

Testo vigente dal 16 marzo 1989

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1989-02-21;94~art5 · fonte del testo