1. Per la collaborazione professionale che la categoria dei farmacisti e' impegnata ad assicurare, anche ai sensi del presente accordo, ai fini del conseguimento di obiettivi primari e di carattere generale perseguiti dal Servizio sanitario nazionale e in relazione all'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e' posto a carico delle UU.SS.LL., a decorrere dal mese successivo a quello di pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica che rende esecutivo l'accordo, un contributo previdenziale a favore dell'ENPAF nella misura dello 0,15% della spesa sostenuta nell'anno 1986 dal Servizio sanitario nazionale per l'erogazione delle prestazioni farmaceutiche in forma diretta ai sensi del presente accordo. 2. Per il primo anno solare di applicazione del comma 1 il contributo previdenziale e' calcolato sulla spesa 1986 rapportata al numero dei mesi in cui il disposto del comma stesso trova applicazione. 3. Il contributo di cui ai commi 1 e 2 e' versato trimestralmente all'ENPAF entro il mese successivo a ciascun trimestre solare.

Testo vigente dal 16 marzo 1989

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1989-02-21;94~art20 · fonte del testo