1. La ricetta puo' contenere la prescrizione di farmaci galenici e di specialita' medicinali inclusi nel prontuario terapeutico, entro i limiti quali-quantitativi stabiliti dalla legislazione vigente. 2. Qualora la ricetta, in seguito a controlli, risulti contenere prescrizioni di farmaci galenici e di specialita' medicinali in numero superiore a quello previsto dal comma 1, e' ammessa al pagamento entro i limiti consentiti ed applicando i criteri piu' favorevoli per la farmacia.
Testo vigente dal 16 marzo 1989
