1. La ricetta puo' contenere la prescrizione di farmaci galenici e di specialita' medicinali inclusi nel prontuario terapeutico, entro i limiti quali-quantitativi stabiliti dalla legislazione vigente. 2. Qualora la ricetta, in seguito a controlli, risulti contenere prescrizioni di farmaci galenici e di specialita' medicinali in numero superiore a quello previsto dal comma 1, e' ammessa al pagamento entro i limiti consentiti ed applicando i criteri piu' favorevoli per la farmacia.

Testo vigente dal 16 marzo 1989

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1989-02-21;94~art6 · fonte del testo