1. Ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833, art. 48, terzo comma, numero 10), i farmacisti convenzionati hanno l'obbligo di partecipare ai corsi di aggiornamento professionale indetti dagli ordini provinciali. 2. Sulle competenze del mese di dicembre di ciascun anno l'ente erogatore trattiene, per ogni farmacia, la somma di L. 15.000, quale contributo delle farmacie stesse alle spese dei corsi di aggiornamento professionale obbligatorio che saranno organizzati dagli ordini provinciali di concerto con le associazioni provinciali aderenti alla Federfarma e le corrispondenti organizzazioni territoriali della Fiamclaf, ove presenti, secondo le modalita' stabilite nel regolamento allegato (allegato 3). 3. La trattenuta di cui al comma 2, sara' versata dall'ente erogatore secondo quanto previsto dal regolamento di cui al medesimo comma. 4. Qualora non dovesse provvedersi all'organizzazione dei corsi di aggiornamento di cui al comma 2, dall'anno solare successivo a quello di mancata attivazione verra' sospesa l'esazione della somma di L. 15.000 in relazione agli ambiti territoriali in cui detti corsi non sono stati attuati.

Testo vigente dal 16 marzo 1989

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1989-02-21;94~art21 · fonte del testo