1. La farmacia spedisce le ricette, redatte sull'apposito modulo, in ottemperanza alle norme del presente accordo ed alla legislazione vigente. 2. Qualora il farmacista spedisca ricetta recante prescrizione di specialita' medicinale che risulti mancante della indicazione del dosaggio oppure della forma farmaceutica o recante soltanto l'indicazione del principio attivo, dovra' riportare sulla ricetta stessa apposita annotazione. 3. Qualora la specialita' medicinale prescritta sia momentaneamente irreperibile nel normale ciclo di distribuzione o nel caso in cui la farmacia ne risulti eccezionalmente sprovvista con particolare riguardo ai casi di urgenza assoluta e manifesta e alla situazione delle farmacie rurali (stato di necessita'), il farmacista puo' consegnare altra specialita' di uguale composizione e di pari indicazione terapeutica. 4. Anche in tale evenienza il farmacista annotera' sulla ricetta le circostanze della modifica nella spedizione. 5. I casi non sufficientemente motivati di ricorso alle norme di cui ai commi 2 e 3 verranno sottoposti all'esame della commissione provinciale di cui all'art. 13.

Testo vigente dal 16 marzo 1989

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1989-02-21;94~art7 · fonte del testo