1. Le riunioni delle commissioni provinciali, regionali e nazionale sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti. 2. La commissione delibera a maggioranza di voti dei presenti. 3. In caso di parita' di voti prevale il voto del presidente. 4. Relativamente alle procedure ed alla salvaguardia del principio del contraddittorio, si richiamano, in quanto applicabili, le norme di cui all'art. 13.
Testo vigente dal 16 marzo 1989
