1. Il prelievo dei medicinali da parte degli assistiti e' liberamente effettuabile, nell'ambito del territorio regionale, presso qualsiasi farmacia aperta al pubblico. 2. La dispensazione delle specialita' medicinali e dei preparati galenici agli assistiti e' riservata esclusivamente alle farmacie e ai dispensari aperti al pubblico di cui all'art. 1 della legge 8 marzo 1968, n. 221. 3. Nell'intento di facilitare agli assistiti il prelievo dei medicinali, eventuali situazioni relative a farmacie e dispensari farmaceutici situati in prossimita' dei confini regionali saranno regolate in deroga a quanto stabilito al comma 1, previo accordo tra le regioni interessate e le rappresentanze regionali sindacali di categoria, sentiti gli ordini professionali provinciali competenti per territorio.
Testo vigente dal 16 marzo 1989
