1. La riscossione delle quote sindacali per i sindacati firmatari del presente accordo avviene su delega del titolare di farmacia, rilasciata all'U.S.L., con versamento in c/c intestato ai tesorieri dei sindacati firmatari del presente accordo per mezzo della banca incaricata delle operazioni di liquidazione dei compensi. 2. Le farmacie pubbliche, con l'atto deliberativo di adesione alla Fiamclaf, delegano le UU.SS.LL. a trattenere ed a versare alla predetta federazione, quale quota sindacale, il contributo associativo stabilito dall'assemblea generale della stessa organizzazione.

Testo vigente dal 16 marzo 1989

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1989-02-21;94~art18 · fonte del testo