1. Le farmacie sono tenute ad osservare, nei confronti degli assistiti dal Servizio sanitario nazionale, tutte le indicazioni e limitazioni relative alle specialita' medicinali ed ai farmaci galenici inclusi nel prontuario terapeutico nazionale. 2. Le specialita' medicinali incluse nel prontuario terapeutico nazionale che siano oggetto di variazione degli elementi della registrazione sono prescrivibili a carico del S.S.N. salvo che non intervenga un provvedimento ministeriale che ne vieti la prescrivibilita'. 3. L'addebito alle farmacie degli importi relativi alle specialita' medicinali ed ai farmaci galenici non inclusi nel prontuario terapeutico nazionale avviene contemporaneamente alla contestazione da parte della U.S.L. nei confronti del medico prescrivente. Tale contestazione verra' notificata alle commissioni previste dalle rispettive convenzioni.

Testo vigente dal 16 marzo 1989

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1989-02-21;94~art3 · fonte del testo