1. La farmacia consegna agli assistiti, senza pagamento diretto, le specialita' medicinali ed i farmaci galenici, in conformita' a quanto prescritto dal medico, purche' iscritti nel prontuario terapeutico nazionale, previo ritiro della ricetta redatta sull'apposito modulo unico. 2. Le eventuali quote di partecipazione a carico dell'assistito debbono essere percepite dalla farmacia all'atto della spedizione della ricetta.
Testo vigente dal 16 marzo 1989
