1. La farmacia consegna agli assistiti, senza pagamento diretto, le specialita' medicinali ed i farmaci galenici, in conformita' a quanto prescritto dal medico, purche' iscritti nel prontuario terapeutico nazionale, previo ritiro della ricetta redatta sull'apposito modulo unico. 2. Le eventuali quote di partecipazione a carico dell'assistito debbono essere percepite dalla farmacia all'atto della spedizione della ricetta.

Testo vigente dal 16 marzo 1989

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1989-02-21;94~art4 · fonte del testo