1. Allo scopo di acquisire elementi e rilevare dati sull'erogazione dell'assistenza sanitaria nel settore farmaceutico, funzionari accreditati dalla U.S.L., di regola farmacisti, hanno facolta' di prendere visione, presso la farmacia, delle ricette spedite e di farne eventuale copia. 2. Le operazioni in questione potranno essere differite, a richiesta del farmacista, ad altro orario, compreso quello della chiusura diurna della farmacia stessa. 3. Le ricette eventualmente non conservate in farmacia dovranno essere messe a disposizione dei funzionari incaricati nel piu' breve tempo possibile e comunque non oltre le 24 ore. 4. Le rilevate inosservanze convenzionali dovranno essere comunicate al titolare della farmacia, a cura della U.S.L., entro trenta giorni. 5. La farmacia ha diritto a produrre le proprie controdeduzioni, chiarimenti e spiegazioni, verbalmente o per iscritto, entro venti giorni dalla data di controllo o della contestazione scritta. 6. Nel caso che i chiarimenti e le spiegazioni forniti non siano ritenuti plausibili, l'U.S.L. puo' chiedere il deferimento della farmacia alla commissione provinciale di vigilanza farmaceutica di cui all'art. 13.
Testo vigente dal 16 marzo 1989
