1. Allo scopo di acquisire elementi e rilevare dati sull'erogazione dell'assistenza sanitaria nel settore farmaceutico, funzionari accreditati dalla U.S.L., di regola farmacisti, hanno facolta' di prendere visione, presso la farmacia, delle ricette spedite e di farne eventuale copia. 2. Le operazioni in questione potranno essere differite, a richiesta del farmacista, ad altro orario, compreso quello della chiusura diurna della farmacia stessa. 3. Le ricette eventualmente non conservate in farmacia dovranno essere messe a disposizione dei funzionari incaricati nel piu' breve tempo possibile e comunque non oltre le 24 ore. 4. Le rilevate inosservanze convenzionali dovranno essere comunicate al titolare della farmacia, a cura della U.S.L., entro trenta giorni. 5. La farmacia ha diritto a produrre le proprie controdeduzioni, chiarimenti e spiegazioni, verbalmente o per iscritto, entro venti giorni dalla data di controllo o della contestazione scritta. 6. Nel caso che i chiarimenti e le spiegazioni forniti non siano ritenuti plausibili, l'U.S.L. puo' chiedere il deferimento della farmacia alla commissione provinciale di vigilanza farmaceutica di cui all'art. 13.

Testo vigente dal 16 marzo 1989

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1989-02-21;94~art12 · fonte del testo