1. Le farmacie e le loro organizzazioni professionali e sindacali partecipano e collaborano ai programmi di medicina preventiva, di informazione e di educazione sanitaria indetti dalla regione e dagli enti locali e territoriali o loro consorzi, con particolare riferimento al settore dell'assistenza farmaceutica. 2. All'uopo le farmacie e le organizzazioni locali dei farmacisti operano in stretto contatto e collaborano con gli enti di cui al comma 1, al fine di realizzare i seguenti obiettivi:

  • a)diffusione capillare dell'informazione e della documentazione sul farmaco, sull'attivita', indicazioni e controindicazioni dei farmaci in generale, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 29 e 31 della legge n. 833 del 1978;
  • b)indicazioni (adeguate ed attinenti) agli assistiti sull'uso specifico dei farmaci prescritti e somministrati;
  • c)partecipazione a gruppi di lavoro e ad e'quipe (enti locali e quartieri) per la realizzazione dei programmi di informazione ed educazione sanitaria;
  • d)partecipazione e collaborazione ad iniziative di aggiornamento professionale indette dalla regione ed attuate tramite gli enti locali o territoriali;
  • e)collaborazione per l'acquisizione di dati ed elementi ritenuti necessari dall'ente alla indagine epidemiologica e statistica, alla formulazione dei programmi e degli interventi di medicina preventiva e curativa;
  • f)disponibilita' alla prestazione della propria opera e attivita' professionale, su richiesta della regione o dell'ente locale, presso i servizi pubblici del territorio allo scopo di perseguire finalita' particolari (prevenzione, cura e riabilitazione degli stati di tossicodipendenza, lezioni e informazioni per i genitori, gli insegnanti e gli alunni nelle scuole, tenuta, uso e conservazione dei farmaci per uso interno presso ambulatori dei servizi territoriali..... ecc.) previa apposita regolamentazione;
  • g)predisposizione di un sistema di segnalazione immediata alla utenza di comunicazioni concernenti i servizi urgenti di guardia medica e farmaceutica in zona;
  • h)collaborazione ad opere di educazione alimentare inerenti la dietetica infantile e senile, i corretti regimi alimentari degli adulti, la dietoterapia, la idroterapia, le conseguenze di alcoolismo e tabagismo;
  • i)vigilanza in ogni caso in cui si possono presumere tentativi di induzione all'uso delle droghe e sostanze comunque nocive;
  • l)cooperazione ad opere di ripristino dell'equilibrio ecologico naturale, tramite interventi di diverso ordine, quali periodici prelievi di campioni delle acque, controllo delle fonti di approvvigionamento idrico, segnalazione di vari tipi di inquinamento o di insufficiente tutela della flora e fauna ambientali, a qualunque causa riferibili. 3. Le predette forme di collaborazione debbono essere concordate tra gli enti e le organizzazioni dei farmacisti di cui al comma 1.

Testo vigente dal 16 marzo 1989

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1989-02-21;94~art19 · fonte del testo