1. Le ricette che all'atto del controllo saranno ritenute irregolari per uno o piu' dei motivi appresso indicati:

  • a)consegna di specialita' e farmaci galenici non inclusi nel prontuario terapeutico (art. 3);
  • b)consegna di specialita' e di farmaci galenici in quantita' superiore ai limiti stabiliti (art. 6);
  • c)spedizione, senza la prevista annotazione, di ricette prive della specificazione relativa al dosaggio e alla forma farmaceutica delle specialita' medicinali prescritte (art. 7);
  • d)spedizione di ricette effettuata in difformita' delle norme che disciplinano il servizio farmaceutico, saranno elencate in apposita distinta per farmacia, con i motivi del rilievo, ed inviate alla commissione di cui all'art. 13 ai fini della conferma o meno dell'esistenza dell'irregolarita' evidenziata.

Testo vigente dal 16 marzo 1989

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1989-02-21;94~art10 · fonte del testo