Art. 2
[1]Inosservanza della liberta' di transito
[2]Se un Paese membro non osserva le disposizioni dell'articolo primo della Costituzione. e dell'articolo primo della Convenzione sulla liberta' di transito, le Amministrazioni postali degli altri Paesi membri hanno diritto di sopprimere il servizio postale di questo paese. Esse devono preliminarmente informare di tale misura mediante telegramma o ogni altro mezzo di telecomunicazione appropriato le Amministrazioni interessate e comunicare il fatto all'Ufficio internazionale.
Testo vigente dal 15 giugno 1994
