[1]Inosservanza della liberta' di transito

[2]Se un Paese membro non osserva le disposizioni dell'articolo primo della Costituzione. e dell'articolo primo della Convenzione sulla liberta' di transito, le Amministrazioni postali degli altri Paesi membri hanno diritto di sopprimere il servizio postale di questo paese. Esse devono preliminarmente informare di tale misura mediante telegramma o ogni altro mezzo di telecomunicazione appropriato le Amministrazioni interessate e comunicare il fatto all'Ufficio internazionale.

Testo vigente dal 15 giugno 1994

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-13;375~art2 · fonte del testo