Art. 45 (Accordo)
[1]Rimborso dell'indennita' all'Amministrazione che ha effettuato il pagamento
[2]1. L'Amministrazione responsabile o per conto della quale il pagamento e' effettuato in conformita' dell'articolo 43 e tenuta a rimborsare all'Amministrazione che ha effettuato il pagamento ai sensi dell'articolo 44 e che e' denominata "Amministrazione pagatrice" l'importo dell'indennita' pagata all'avente diritto entro i limiti dell'articolo 4o, paragrafi 3 e 6: questo versamento deve essere effettuato entro quattro mesi a decorrere dall'invio della notifica di pagamento.
[3]2. Se l'indennita' e' a carico di diverse Amministrazioni in conformita' dell'articolo 43, il totale dell'indennita' dovuta deve essere corrisposto all'Amministrazione pagatrice,entro il termine menzionato al paragrafo 1, dalla prima Amministrazione la quale avendo debitamente ricevuto il pacco reclamato non puo' effettuarne l'inoltro regolare al servizio corrispondente. Spetta a questa Amministrazione ricuperare presso le altre amministrazioni responsabili la quota eventuale di ciascuna di esse del risarcimento dell'avente diritto.
[4]3. Il rimborso all'Amministrazione creditrice e effettuato secondo le regole di pagamento previste all'articolo 13 della Convenzione.
[5]4. Le Amministrazioni di origine e di destinazione possono intendersi per lasciare in toto l'onere del danno causato a pacchi ordinari all'Amministrazione che deve effettuare il pagamento all'avente diritto.
[6]5. Se la responsabilita' e stata riconosciuta, nonche' nel caso previsto all'articolo 44, paragrafo 4, l'importo dell'indennita' puo' altresi' essere ricuperato d'ufficio presso l'Amministrazione responsabile per mezzo di una detrazione, sia direttamente sia tramite la prima Amministrazione di transito la quale a sua volta si accredita sull'Amministrazione successiva, l'operazione essendo ripetuta fino a che la somma pagata ala stata addebitata all'Amministrazione responsabile: se del caso e opportuno osservare le disposizioni regolamentari relative al calcolo dei conti.
[7]6. Immediatamente dopo aver pagato l'indennita', l'Amministrazione pagatrice deve comunicare all'Amministrazione responsabile la data e l'importo del pagamento effettuato. Essa puo' reclamare il rimborso di questa indennita' solo entro il termine di un anno a decorrere sia dalla data dell'invio della notifica di pagamento, sia, se del caso, dalla data dello scadere del termine previsto all'articolo 44, paragrafo 4.
[8]7. L'Amministrazione la cui responsabilita' e' debitamente dimostrata e che ha in un primo tempo declinato di pagare l'indennita' deve farsi carico di tutte le spese accessorie derivanti dal ritardo non giustificato apportato al pagamento.
Testo vigente dal 15 giugno 1994
